La cittadinanza europea fu istituita e riconosciuta legittimamente e in maniera solenne, a norma di legge, dal Trattato di Maastricht sull’Unione Europea (TUE – 1992) e consiste nel determinare e garantire, su ogni individuo che vive in uno degli Stati membri dell’UE, la condizione giuridica di “cittadino”. Ma sarà con il Trattato di Amsterdam (1997) che, ancor meglio, verrà precisata e garantita la non sostituibilità, da parte della cittadinanza europea, della cittadinanza nazionale, anzi, al contrario, quella UE integra e completa la cittadinanza di ogni cittadino che vive in ciascuno dei paesi che aderiscono all’UE. Bisogna, altresì, tenere presente la precipua finalità che i padri fondatori, nel 1950, vollero dare (all’indomani del secondo conflitto mondiale) al processo dell’integrazione europea, per comprendere il senso stesso e la concreta necessità di realizzare la cittadinanza europea, cioè quello di creare, tra i popoli europei, una società fondata sulla solidarietà, il benessere e la pace, in modo da favorire una proficua e una più concreta integrazione politica europea (partendo dai 6 stati della fondazione). Ma anche se fu istituita formalmente dal Trattato di Maastricht, l’idea di una cittadinanza europea era già larvatamente insita nell’Atto Unico Europeo (Lussemburgo 1986), che a sua volta aveva ripreso e migliorato, rileggendoli alla luce delle nuove sfide, i Trattati di Roma del 1957 (CEE ed EURATOM). Tale idea di cittadinanza, infatti, nei precedenti Trattati, era implicitamente espressa nel concetto di “libera circolazione”. In tal senso, bisogna considerare che per i Trattati di Roma la “libera circolazione” veniva intesa come un diritto sì necessario, da parte dei cittadini dei paesi membri delle Comunità europee (allora sei: CECA, CEE ed CEEA), ma, comunque, circoscritto al solo ambito lavorativo. Infatti, sarà con l’entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo (col quale fu realizzato il Mercato interno ed introdotte le quattro libertà), che si intese creare uno spazio aperto senza frontiere (Europa del ’92), abolendo i controlli alle dogane sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, e fu proprio il diritto di circolare e di soggiornare liberamente su tutto il territorio comunitario, che fu ribadito e sancito nel TUE. Infatti, per l’Atto Unico Europeo i pilastri basilari del mercato interno, erano costituite dalle quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle merci; la libera circolazione delle persone; la libera prestazione dei servizi; la libera circolazione dei capitali; la liberalizzazione dei pagamenti (il 14 giugno 1985 fu istituita l’area Schengen, una zona di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne, istituita con l’accordo che prende il nome dall’omonima cittadina lussemburghese). Così, conseguenzialmente, il Trattato di Maastricht introdusse il diritto di: circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’UE; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (ogni 5 anni a partire dal 1979) ed alle elezioni comunali nello Stato membro in cui il cittadino risiede; il diritto alla tutela diplomatica e consolare nel territorio di un paese terzo. Ma, come si già evidenziato, sarà il Trattato di Amsterdam che affinerà tale concetto, in quanto chiarì che la cittadinanza europea non sostituisce quella nazionale, ma ne è complementare, e pertanto occorre essere già in possesso della nazionalità di uno Stato membro per poter usufruire della cittadinanza dell’Unione, la quale consente di godere i diritti complementari alla cittadinanza nazionale. Grazie proprio al Trattato di Amsterdam, quindi, ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi a tutte le istituzioni e a tutti gli organi istituzionali dell’UE (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni) e al mediatore europeo, anche in una qualsiasi delle ventiquattro lingue dei trattati, avendo il precipuo diritto di essere corrisposto nella sua lingua madre. Lo stesso trattato prevede anche l’impegno a “promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza (…) attraverso un ampio accesso all’istruzione e attraverso l’aggiornamento costante”. Dieci anni più tardi, al Trattato di Amsterdam, farà seguito il Trattato di Lisbona (2007) che introdusse “La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea”, che è parte integrante dello stesso Trattato, e che prevede sia i diritti civili, (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia), sia quelli politici, inclusa l’iniziativa popolare, riservati a tutti i cittadini dell’UE. Di seguito si riportano, in sintesi, l’elenco dei diritti che determinano lo status di cittadino europeo:
Il diritto di circolare e soggiornare liberamente implica ovviamente anche il diritto di risiedere stabilmente in uno degli Stati membri, con particolari limitazioni adottabili dal singolo Stato, solo relativamente a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza nonché di sanità pubblica.
Il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali dello Stato in cui il cittadino europeo risiede, nonché quello di partecipare e votare alle elezioni europee.
Il diritto di protezione diplomatica e consolare in tutti i Paesi che non appartengono all’Unione, ma in cui sia presente una ambasciata o un consolato di uno Stato membro, i quali, dunque, hanno il dovere di offrire protezione.
Il diritto di petizione al Parlamento europeo che può essere esercitato individualmente o collettivamente essendo uno strumento di particolare importanza, soprattutto in tema di giustizia. Il Parlamento Europeo deve trasmettere la petizione ricevuta alla Commissione Europea, che può incaricare della questione la Corte di Giustizia per sanzionare lo Stato membro che viola il diritto comunitario.
Il diritto di accesso al Mediatore Europeo, in quanto qualunque cittadino dell’UE può presentare, a tale figura istituzionale, istanze e petizioni riguardanti casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie.
Il diritto a contattare e ricevere una risposta da ogni istituzione dell’UE in una delle ventiquattro lingue ufficiali dell’UE.
Il diritto di accesso agli atti delle istituzioni europee.
Il diritto di accesso al servizio civile.
Il diritto d’iniziativa dei cittadini europei, introdotto dal trattato di Lisbona, Infatti, su proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento che definisce le norme e le procedure che disciplinano questo nuovo strumento (regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini), che introduce, per tutti i cittadini europei, una nuova forma di partecipazione popolare alle decisioni politiche dell’UE.
Il diritto alla mobilità nell’UE, infatti, il trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) afferma che “L’azione dell’Unione è intesa a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa” con programmi volti a sviluppare la cooperazione e la mobilità nell’intera Unione, adottando il metodo di coordinamento aperto. Da questo diritto nascono i Programmi comunitari sulla mobilità dei giovani e dei lavoratori.