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FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A SCUOLA

I corsi di formazione e informazione per i lavoratori in materia di sicurezza, sono obbligatori ai sensi della normativa vigente (decreto legislativo n. 81/08 artt. 20 e 36): anche le scuole sono destinatarie di tale normativa, nello specifico ne sono destinatari i docenti, il personale ATA e gli studenti che svolgono i percorsi di alternanza scuola-lavoro o che, per ragioni didattiche, svolgano attività di laboratorio.

Anche i genitori devono essere opportunamente informati sulle tematiche della sicurezza in considerazione della loro presenza massiccia negli spazi della scuola in occasione degli incontri scuola-famiglia.

Per ogni ambito lavorativo viene valutato uno specifico livello di rischio (basso, medio, alto): alle scuole è attribuito un livello di rischio medio, pertanto, sulla base di tale parametro, viene stabilito il tempo da dedicare alla formazione con successivo rilascio del relativo attestato che avrà la durata di cinque anni, al termine dei quali si è chiamati ad una ulteriore integrazione formativa.

I costi della formazione sono sostenuti dal Datore di lavoro (nella scuola il Dirigente scolastico). Solo per gli studenti l’onere di organizzare e finanziare la formazione per la sicurezza riguarderà la parte iniziale del corso (parte generale di 4 ore), in quanto la formazione sui rischi specifici spetterà al datore di lavoro dell’azienda che ospita lo studente, con riferimento alle specifiche mansioni che si andranno a svolgere.

I tempi per dare avvio alla formazione risultano abbastanza stretti (non oltre 60 giorni dalla assunzione in servizio del lavoratore), ciò ad indicare la necessità che chi opera nell’ambito lavorativo sia messo subito in condizione di riconoscere ed intervenire in relazione ai vari rischi che il contesto evidenzia e conosca il tipo di organizzazione che l’istituzione scolastica ha già messo in atto per prevenire e limitare i danni derivanti dai possibili rischi (documento per la valutazione dei rischi).

La norma dispone che la formazione sia impartita durante l’orario di servizio, infatti l’art. 23 del D.lgs. n. 106 del 2009, afferma che “La formazione dei lavoratori … deve avvenire … durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

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