Tra le varie tipologie di assenze, in ambito scolastico, ve ne è una tipologia che spesso non appare chiara agli occhi dei docenti e del quale spesso se ne ha un’idea fumosa ed astrusa. Mi riferisco all’aspettativa, di cui troviamo traccia nel CCNL del comparto scuola, all’articolo 18. Così recita l’articolo:
“1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”.
Pertanto, il CCNL, rifacendosi al Testo Unico della scuola, prevede quattro tipologie di aspettativa: l’aspettativa per motivi di famiglia, l’aspettativa per motivi personali, quella per motivi di lavoro ed infine l’aspettativa per motivi di studio.
Si tratta, in ultima analisi, dell’opportunità di poter usufruire, in un determinato periodo di tempo, del beneficio, da parte del dipendente della scuola (compreso i docenti di religione cattolica, anche precari, i docenti in anno di prova e quelli con contratto a tempo determinato e i supplenti) di interrompere il proprio rapporto di lavoro, a proprio proficuo, per le motivazioni sopra riportate.
Il dipendente (docente e ATA) deve richiedere ufficialmente l’aspettativa al dirigente scolastico con congruo anticipo, il quale deve dare riscontro alla richiesta entro trenta giorni. Il DS, comunque, può accettare la domanda, ma può anche respingerla, ritardarne il godimento o ridurne la durata, in quanto dovrà tenere conto sia delle necessità del docente, ma anche delle esigenze dell’Istituto, e se necessario, durante la fruizione potrà, motivandolo, revocarla.
L’aspettativa non deve superare i 12 mesi, ma può anche essere richiesta per periodi spezzettati, non continuativi, in tal caso questa non potrà superare il periodo di cinque anni, per una durata complessiva di due anni e mezzo.
Il dipendente deve essere consapevole che, il periodo in cui risulta in essere in aspettativa, interrompe sia la retribuzione l’anzianità di servizio, la progressione di carriera, il trattamento della pensione e della maturazione della tredicesima e delle ferie, però può essere riscattato ai fini pensionistici, fino a un massimo di tre anni.
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