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Quando la norma “dice” ma poi si “contraddice”

Ci sono due circolari ministeriali ma non si capisce bene quale va applicata agli insegnanti di religione. Questione che già in qualche scuola è emersa e che appare piuttosto… contraddittoria!
circolare ministeriale

La circolare ministeriale per l’Anno scolastico 2023/2024 “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.” fornisce disposizioni particolari per la scuola primaria circa l’attribuzione delle ore di programmazione. Essendo destinata ai supplenti prende in considerazione anche la condizione di insegnanti privi dell’intera cattedra. La circolare, afferma, con riferimento alle 22 ore settimanali di didattica, che “a tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”.


Considerato il carattere di ‘generalità’ della norma giuridica se ne dovrebbe dedurre che la disposizione è rivolta a tutti gli insegnanti della scuola primaria. Va osservato, tuttavia, che per i docenti di religione cattolica la precedente circolare ministeriale - protocollo 366 del 24/7/1996 - aveva stabilito che agli insegnanti di Religione, con un orario da 12 a 16 ore di insegnamento, si dovesse aggiungere un’ora di programmazione didattica. Da 18 a 22 ore di insegnamento, si dovevano aggiungere 2 ore di programmazione e con un orario fino a 10 ore settimanali, se non fosse riconosciuto il diritto/obbligo alle ore di programmazione, confinate nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento.


Ora si pone il dubbio: quale delle due circolari ministeriali va applicata agli insegnanti di religione? Già in qualche scuola la questione è emersa.


Le disposizioni dell’attuale circolare sono più favorevoli rispetto a quelle contenute nella circolare ministeriale n.366/96; è da ritenersi, pertanto, che debbano essere applicate a tutti gli insegnanti della scuola primaria, compresi gli insegnanti di religione (un’ora di programmazione con un orario da 2 a 10 e 2 ore di programmazione con un orario da 12 a 22). Ciò non soltanto per il citato principio di ‘generalità’ della norma ma anche per il principio secondo il quale la norma emanata successivamente nel tempo prevale su quella precedente che dispone sulla medesima materia. Lo SNADIR ha chiesto al ministero, una nota che ribadisca il medesimo trattamento in ordine alla attribuzione delle ore di programmazione nella scuola primaria sia agli insegnanti di posto comune che agli insegnanti di religione. Ancora una volta il sindacato è attento ai diritti di tutti i lavoratori.

circolare ministeriale
Un anno che si lascia alle spalle il covid ma che vede tantissime criticità da risolvere: in primis il destino di scuole che si avviano al sottodimensionamento e quindi all’accorpamento.

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