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Le FAQ del mese di Ottobre

4 ore fa
Tempo di lettura: 2 min
FAQ

Il docente che deve effettuare una terapia in orario pomeridiano può chiedere due ore di permesso per assentarsi alle attività funzionali?

Non è possibile chiedere un permesso orario riferito a impegni pomeridiani funzionali all’insegnamento per poi recuperare le corrispondenti ore al mattino.  Le ore per attività funzionali all’insegnamento non sono fungibili con le ore della didattica (cfr. art. 16 c. 3 del CCNL/2007).


Come si chiede l’aggiornamento della sede scolastica indicata sul cedolino in alto a destra?

Per aggiornare la sede scolastica sul cedolino, la scuola di attuale servizio deve inviare una comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS). L'aggiornamento dovrebbe poi comparire sui cedolini NoiPA (a volte però anche dopo un anno).  Può risultare necessario contattare l'ufficio del personale della scuola o aprire un ticket su NoiPA per sollecitare.


E’ possibile chiedere un permesso legge 104 per assentarsi al mattino e poi partecipare ad attività scolastiche pomeridiane?

No. Il permesso legge 104 è giornaliero. Se si vuole partecipare ad attività scolastiche pomeridiane si può richiedere un permesso orario per assentarsi al mattino (per una parte dell’orario di servizio relativo alla didattica).


Chi è il caregiver familiare?

Il profilo del caregiver familiare è stato delineato dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, L. n. 205 del 2017), che al comma 255 lo definisce come persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti, quali: il coniuge o il convivente di fatto; il familiare o affine entro il secondo grado e anche un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 3 della legge 104, che, a causa di malattia o disabilità, sia non autosufficiente. Il caregiver familiare può usufruire dell’anticipo di pensione fino a quattro anni.


L’insegnante di religione di ruolo può svolgere la funzione di vicario in esonero dal servizio?

Il riferimento normativo è il decreto interministeriale n. 154 del 31 luglio 2026. Questo stabilisce che il docente di religione cattolica può essere destinatario di provvedimenti di esonero o di semi-esonero, qualora risulti in servizio in istituzioni scolastiche affidate in reggenza o interessate da accorpamento, nell’ambito dei piani di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2026/2027 adottati dagli Uffici scolastici regionali.


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