Docenti in servizio su più istituti. Il calcolo corretto delle attività funzionali
L’articolo 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 distingue due autonomi gruppi di attività collegiali. Il primo comprende la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, l programmazione e verifica di inizio e fine anno e altre attività collegiali fino a 40 ore annue. Il secondo prevede la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione e ai GLO, anche qui fino a 40 ore annue.

Il servizio prestato contemporaneamente in più istituzioni scolastiche pone un problema ricorrente: come devono essere ripartiti gli impegni collegiali dei docenti tra le diverse scuole? La soluzione non può consistere nella semplice sommatoria degli obblighi previsti dai singoli istituti. Una simile impostazione finirebbe infatti per aggravare la prestazione lavorativa del docente soltanto perché la sua cattedra è distribuita su più scuole. Occorre invece procedere a una programmazione preventiva e proporzionata degli impegni, tenendo distinti i due gruppi di attività funzionali previsti dal contratto collettivo.
Cosa dice il Contratto?
L’art. 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 distingue, infatti, due autonomi gruppi di attività collegiali. Il primo gruppo, previsto dal comma 3, lettera a), comprende la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e le altre attività collegiali riconducibili alla medesima previsione, fino a 40 ore annue. Il secondo gruppo, disciplinato dalla lettera b), comprende invece la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione e ai GLO, anche in questo caso fino a 40 ore annue. I due contingenti sono autonomi e devono essere conteggiati separatamente. Non si tratta, pertanto, di un unico monte indistinto di 80 ore e le eventuali ore non utilizzate in un gruppo non possono essere trasferite nell’altro.
Le 40 ore sono un limite massimo, non un debito orario
Un aspetto particolarmente importante è rappresentato dalla formulazione contrattuale “fino a 40 ore annue”. Dunque, le quaranta ore costituiscono un limite massimo e non un numero di ore che il docente deve necessariamente raggiungere. L’impegno concreto dipende dal Piano annuale delle attività deliberato dalla singola istituzione scolastica. Ne consegue che, se un istituto ha programmato 25 ore appartenenti al primo gruppo, la proporzione dovrà essere effettuata sulle 25 ore effettivamente previste, non sulle 40 teoricamente disponibili. Lo stesso criterio deve essere applicato autonomamente al secondo gruppo. Questo principio assume particolare importanza per i docenti che operano su più istituzioni scolastiche: utilizzare sempre il valore teorico di 40 ore finirebbe, infatti, per trasformare il limite massimo previsto dal contratto in un obbligo aggiuntivo non corrispondente alla concreta organizzazione delle singole scuole.
Il criterio della proporzionalità
Nel caso di servizio prestato su più scuole, gli impegni devono essere distribuiti in proporzione al servizio svolto presso ciascuna istituzione. In termini generali, la percentuale può essere determinata attraverso la formula: ore settimanali di insegnamento svolte nella singola scuola ÷ ore complessive di insegnamento × 100. Occorre poi prendere il Piano annuale delle attività di ogni istituto e applicare tali percentuali separatamente ai due gruppi di attività.
La partecipazione al Collegio dei docenti
La questione non può tuttavia essere ridotta a un mero calcolo matematico. La partecipazione al Collegio dei docenti costituisce certamente un obbligo di servizio, ma rappresenta anche una delle modalità attraverso le quali il docente esercita concretamente la propria funzione professionale. Nel collegio il docente partecipa alle scelte didattiche, concorre alla definizione dell’offerta formativa e interviene nelle deliberazioni che riguardano l’organizzazione pedagogica e didattica dell’istituzione scolastica. Per questa ragione, nel predisporre il piano degli impegni di un docente in servizio su più istituti, la proporzionalità non dovrebbe tradursi nell’esclusione sistematica dai collegi di una delle scuole di servizio. Il criterio proporzionale deve invece consentire di contemperare due esigenze: evitare la moltiplicazione degli obblighi e, nello stesso tempo, assicurare un’effettiva partecipazione alla vita collegiale delle istituzioni nelle quali il docente presta servizio.
Piano personalizzato per il docente che svolge servizio su più scuole
Per il docente in servizio su più scuole risulta dunque opportuno predisporre, sin dall’inizio dell’anno scolastico, un piano individualizzato degli impegni, nel quale siano indicate per ciascun istituto le ore di servizio, la relativa percentuale, le attività programmate nei due gruppi e le riunioni alle quali il docente sarà chiamato concretamente a partecipare.
Una corretta applicazione della proporzionalità consente così di evitare la duplicazione degli obblighi senza comprimere la partecipazione del docente alla vita collegiale: non si tratta di ridurre indiscriminatamente gli impegni, ma di distribuirli correttamente tra le diverse scuole, nel rispetto tanto dei limiti contrattuali quanto della piena funzione professionale del docente.
Nel Collegio il docente partecipa alle scelte didattiche, alla definizione dell’offerta formativa e interviene nelle deliberazioni che riguardano l’organizzazione pedagogica e didattica. Per questa ragione, nel predisporre il piano degli impegni di un insegnante in servizio su più istituti, la proporzionalità non dovrebbe tradursi nell’esclusione sistematica dai collegi di una delle scuole.




