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Docenti part-time e attività funzionali all’insegnamento

Art.29 C.3 Lettere a) e b) CCNL 2206/2009 – chiarimenti interpretativi

Le attività funzionali all’insegnamento sono regolate dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

  1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

  2. alla correzione degli elaborati;

  3. ai rapporti individuali con le famiglie.

Queste attività sono dovute quindi in ogni caso, indipendentemente dall’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

Il comma 3, lettera a, prevede poi 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio docenti (e relativi dipartimenti), compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Sempre il comma 3, alla lettera b, fissa in ulteriori 40 ore il limite per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe.

Infine la lettera c) del comma 3, prevede le attività obbligatorie inerenti lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. La materia è già stata oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, che si è espresso con nota Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16941/C2 del 13.12.2010, dove ha chiarito che il monte ore delle attività di cui all’art. 29, comma 3, lettere a) e b), per il docente in part-time, deve essere determinato in misura proporzionale all’orario stabilito.

Alla luce della recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione –sezione lavoro- n.7320 del 14 marzo 2019, l’USRVE ha invitato i Dirigenti scolastici a “prendere visione delle novellate disposizioni”. In particolare è stato evidenziato che la Suprema Corte, “ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione dei contratti e degli accordi collettivi di cui al D.Lgs. n.165/01, può procedere alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali e le sentenze da essa prodotte hanno valore di atti interpretativi della norma”. Nello specifico si chiede ai Dirigenti scolastici una particolare attenzione alla successiva prescrizione contenuta nella sentenza citata: «nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali per il rapporto a tempo pieno» (art. 39 c.8 CCNL 2007), laddove si precisa per la questione di cui trattasi: «il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art.29 c.3 lettera a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento».

Tanto in quanto «l’apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno»

FONTE: nota della D.G – USR Veneto prot. 17157 del 19.09. 2019

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