La ‘culpa in organizzando’
La norma stabilisce che nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione e di valorizzazione delle risorse umane. Organizza l'attività scolastica, promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, per la libertà di insegnamento, per la scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

Abbiamo appreso cosa si intende per “culpa in vigilando”, a carico degli insegnanti: essi sono responsabili della sorveglianza dei minori a loro affidati (art. 2048 Cod.Civ.). C’è anche la “culpa in educando” che riguarda invece i genitori, ai quali può essere contestata l’insufficiente educazione impartita ai propri figli. Abbiamo, infine, la “culpa in organizzando”, possibile conseguenza dei provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico che risultano inadeguati all’evento che si è determinato. La possibilità che si configuri la “culpa in organizzando” a carico del Dirigente è la conseguenza di una violazione più o meno incisiva di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 165/2001, art.25.
La norma stabilisce che nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. Alla luce dei contenuti normativi elencati, c’è una questione piuttosto controversa che potrebbe determinare la “culpa in organizzando” del D.S., si tratta della gestione delle opzioni formulate dagli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Numerosi insegnanti riferiscono che gli alunni non avvalentesi dell’IRC, pur avendo espresso diverse opzioni (materia alternativa, studio assistito o non), poi di fatto vengono lasciati in classe con l’insegnante di religione, il quale si ritrova a svolgere contemporaneamente la didattica per gli avvalentesi e la vigilanza per i non avvalentesi, cumulando, oltre alla didattica, una ulteriore funzione che la legge attribuisce invece ad un insegnante aggiuntivo da nominare. A volte si riscontrano classi dove il numero di non avvalentesi è rilevante e la loro permanenza nella classe del docente di religione condiziona fortemente la qualità dell’apprendimento. Nello stesso tempo viene leso il diritto allo studio degli avvalentesi e il diritto alla scelta di una attività alternativa dei non avvalentesi, in violazione, quindi, di quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001, art.25. Se si configura una presenza permanente durante l’attività didattica di religione di alunni non avvalentesi, si ritiene opportuno che l’insegnante lo segnali per iscritto al Dirigente scolastico, chiedendo che siano attivate tutte le modalità organizzative necessarie per consentire una didattica efficace, nel rispetto delle opzioni formulate da tutti gli allievi o dalle loro famiglie.
Si riscontrano classi dove il numero di non avvalentesi è rilevante e la loro permanenza nella classe del docente di religione condiziona la qualità dell’apprendimento. Nello stesso tempo viene leso i diritti allo studio degli avvalentesi e alla scelta di una attività alternativa dei non avvalentesi.




