Le FAQ del mese di Aprile
- Rita Tavella

- 14 apr
- Tempo di lettura: 2 min

Quali docenti sono tenuti alla somministrazione delle prove INVALSI?
I docenti tenuti a somministrare le prove INVALSI sono quelli individuati dal Dirigente Scolastico tramite ordine di servizio, secondo criteri di organizzazione stabiliti. Non devono essere insegnanti della classe né, possibilmente, della materia testata, al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento della prova. La somministrazione e la correzione sono considerate attività ordinarie e obbligatorie
Come si devono considerare le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?
Nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o dal sabato e dalla domenica (qualora l’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa), l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso un parere al Dipartimento Funzione Pubblica con il quale si chiarisce che “secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”
A quali attività viene assegnato il docente che rientra dopo il 30 aprile dopo un lungo periodo di assenza?
L’articolo 37 del CCNL 2006/09 comparto Istruzione (confermato dal CCNL 2019/2021) dispone che, al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali
Quanti sono i giorni richiesti per l’anno di prova e di formazione dei docenti neoassunti in ruolo?
Sono richiesti 180 giorni di servizio di cui almeno 120 giorni impiegati nella didattica. I primi 10-15 giorni del mese di settembre, ad esempio, sono giorni di servizio utili, anche se non si sono svolte attività didattiche. L’esito positivo dell’anno di prova determina la “conferma” in ruolo
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