Reiterazione dei contratti: le specificazioni della Cassazione
- Ernesto Soccavo

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Cassazione interpellata spesso sull’abuso del precariato degli insegnanti di religione. La legge 186 del 2003 lo produce e fino a quando non si interverrà con una modifica, anche parziale, della norma, migliaia di insegnanti saranno in una condizione di incertezza sul proprio futuro lavorativo.

In quest’ultimo anno la Cassazione è stata interpellata spesso sul tema dell’abuso della reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione. Il motivo è noto: la legge n. 186/2003 produce precariato (la quota del 30% del totale delle cattedre funzionanti) e fino a quando non si interverrà con una modifica, anche parziale, della norma, avremo migliaia di colleghi in una condizione di incertezza circa il proprio futuro lavorativo. La Cassazione è tornata sul tema del “danno comunitario” da abuso nella reiterazione dei contratti a termine indicando criteri più analitici per valutare se la recente procedura di stabilizzazione possa ritenersi sanante di tale abuso (clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE).
La Cassazione, aveva chiarito che il danno comunitario consiste nella condizione di incertezza determinata dalla mancata indizione periodica dei concorsi e dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine (Cass n. 18698/2022). Tale condizione può dirsi adesso sanata dalla indizione della procedura straordinaria e dalla indizione del concorso ordinario per gli IdR? La Cassazione introduce il criterio della prossimità temporale (cosiddetta “ravvicinatezza”) tra l’avvio della procedura di stabilizzazione e l’effettiva immissione in ruolo del docente. Si potrà considerare sanante una immissione in ruolo che si realizzi nell’arco di uno-due anni? È ragionevole ritenere che una immissione in ruolo che si attui successivamente al trascorrere di ulteriori 36 mesi dallo svolgimento della procedura straordinaria non abbia sanato la condizione di precarietà ma, al contrario, l’abbia aggravata prorogando i tempi di attesa e di incertezza circa il proprio destino lavorativo (Cass. n. 18698/2022)?
È chiaro il principio secondo il quale non si può ottenere l’immissione in ruolo e il risarcimento, a meno che i tempi di attesa per il contratto a tempo indeterminato non si siano protratti oltre i 36 mesi successivi alla procedura straordinaria. Le procedure di immissione in ruolo degli insegnanti di religione in corso, sia attingendo da graduatoria ad esaurimento della procedura straordinaria, sia attingendo da graduatoria di merito del concorso ordinario, renderanno evidenti anche i tempi di attesa da parte dei ricorrenti per gli anni successivi, consentendo quindi anche al nostro sindacato un monitoraggio costante dei tempi di stabilizzazione di ognuno.
Chiaro il principio secondo il quale non si può ottenere l’immissione in ruolo e il risarcimento, a meno che i tempi di attesa per il tempo indeterminato non si siano protratti oltre i 36 mesi successivi alla procedura straordinaria.



