Le FAQ del mese di giugno
- Rita Tavella

- 54 minuti fa
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FAQ SNADIR del mese di Giugno. Domande e risposte sui principali argomenti del mondo della scuola che interessano gli Insegnanti di Religione

Chi può usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari?
Per tali permessi resta efficace l’art.15, co. 2 del CCNL scuola 2006/2009, per i docenti con contratto a tempo indeterminato. Con l’entrata in vigore del CCNL scuola 2019/2021, ai sensi dell’art. 35, co. 12, anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, hanno diritto a fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali.
I docenti di religione con contratto annuale quali diritti hanno circa ferie, permessi e assenze?
Ai docenti di religione assunti con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti per la ricostruzione di carriera (art. 3, co 6, D.P.R. n. 399/1988), si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato. Lo stabilisce l’art. 35 CCNL Istruzione 2019/2021.
Come viene individuato l’insegnante di religione soprannumerario?
Per gli insegnanti di religione non si procede alla compilazione di graduatorie d’istituto. Gli IdR che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. La materia è regolata dalla specifica ordinanza ministeriale (OM n.44 del 12 marzo 2026, art. 10 co 3).
Per quali anni scolastici il MIM potrà attingere alla graduatoria del concorso ordinario (svoltosi nel 2025/2026) per le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione?
Le graduatorie del concorso ordinario per le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione saranno valide per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
C’è un termine entro il quale usufruire dei tre giorni per lutto?
I tre giorni di permesso per lutto possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Tuttavia il Contratto Scuola non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire dei tre giorni. In merito l’Aran ha affermato che: “L’ art. 15, co. 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo”.



