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Il precariato non si giustifica mai: neppure per forza di legge

Abbiamo avvertito scetticismo sulla tutela degli insegnanti precari di regione. Ci si chiedeva se possibile sanzionare il reiterato abuso dei contratti a termine se la legge 186/2003 stabiliva e stabilisce che il 30% delle cattedre funzionanti deve essere attribuito a docenti non di ruolo. Gli IdR avrebbero avuto diritto a vedersi risarcire per l’ingiusta precarietà? I fatti dimostrano che è così. 
precariato

In questi anni in cui lo Snadir ha perseguito l’obiettivo di circoscrivere il fenomeno del precariato, abbiamo avuto diverse sentenze che hanno fornito una chiave di lettura per una efficace tutela degli insegnanti di religione. Non di rado abbiamo avvertito un certo scetticismo circa la possibilità di una tutela degli insegnanti precari di regione: alcuni si chiedevano come potesse risultare possibile sanzionare il reiterato abuso dei contratti a termine se la stessa legge n. 186/2003 stabiliva (e stabilisce ancora oggi) che il 30% delle cattedre funzionanti dovesse necessariamente essere attribuito a docenti non di ruolo. Gli IdR avrebbero avuto diritto a vedersi risarcire per l’ingiusta precarietà? I fatti ci hanno dimostrato di sì. La Corte d’Appello di Napoli, con una sentenza emessa a seguito del ricorso presentato da Idr sostenuti dallo Snadir (n. 740 del 24 febbraio 2022), ha affermato che l’abuso dei contratti a termine è da sanzionare, anche se tale precariato è determinato dall’applicazione di una legge.


Secondo la Corte d’Appello di Napoli, a proposito del vincolo del 30% di posti non di ruolo voluto dalla legge n.186/2003, “la previsione normativa che (…) abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità (…) autorizza l'uso del contratto a termine e non l'abuso. (…) … non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato…). Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso (…). Né può sostenersi che in definitiva lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato (in sostanza la progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo.


Il limite alla reiterazione dei contratti a termine degli insegnanti di religione rimane dunque di tre anni. Diversamente, si configura un danno cosiddetto ‘comunitario’ e, di conseguenza, il diritto del lavoratore al risarcimento. La Corte d’Appello di Napoli afferma: “Pertanto, anche alla luce di quanto precisato dalla CGUE, la predetta reiterazione non risulta giustificata da esigenze temporanee, bensì durature, come tali confliggenti con i limiti connaturali alla tipologia negoziale adottata”. È opportuno che si realizzi presto un confronto per ridiscutere la quota del 30%, considerato che, oggettivamente, è in contrasto con i consolidati orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei.


Quando la precarietà assume caratteri di continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che la posizione lavorativa sia stabile e che continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso. Né può sostenersi che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato (progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo.


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