top of page
Immagine del redattoreRedazione

LA CASSAZIONE TORNA SUL TEMA DELLA “ILLEGITTIMA PRECARIZZAZIONE”

Dalla lettura degli interventi della Cassazione (9 giugno 2020 n.10999 e 15 marzo 2016 n.5072) risulta chiaro che la “precarizzazione” è un male. È un male insito nel nostro sistema: non riusciamo a coglierne la portata e, alla fine, lo abbia accettato come inevitabile. Eppure il Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. n.165/2001) all’art. 36 specifica con chiarezza che il ricorso a contratti a tempo determinato è consentito alla Pubblica Amministrazione solo quando sussistono motivate esigenze temporanee o eccezionali e che, in nessun caso, la durata complessiva può eccedere i 36 mesi.

Il problema è che alla violazione di questo precetto non fa seguito una sanzione corrispondente, come la logica vorrebbe, ossia l’obbligo di assunzione del lavoratore precario (per divieto posto dal comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001), ma si sposta il contenuto della sanzione al risarcimento del danno, con un’indennità omnicomprensiva che varia da un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, come previsto dalla norma vigente (art.32, com- ma 5, legge 4 novembre 2010, n.183; art.8 legge 15 luglio 1966,n.604). Se allarghiamo il campo alla normativa (ed alla giurisprudenza) europea il quadro trova una sua ulteriore definizione che descrive la situazione del precariato e che è alla base di una riflessione in merito alla specifica situazione di precariato degli insegnanti di religione. Questi ultimi hanno costruito la loro identità professionale facendo affidamento sulla possibilità che la loro iniziale condizione di lavoratori precari si risolvesse in un tempo ragionevole (trentasei mesi ad esempio?) in una condizione lavorati- va stabile attraverso l’assunzione in ruolo.

Così non è stato. I docenti di religione sono rimasti ingabbiati in un percorso lavorativo che è rimasto precario e con il passare del tempo è risultato loro sempre più difficile realizzare una alternativa lavorativa. È quella che è stata de- finita perdita di “chance” (Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999). Purtroppo la normativa ita- liana non si è adeguata ai parametri europei. D’altra parte la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con decisione del 7 marzo 2018 – causa C 6494/16, Giuseppa Santoro vs. Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha affermato che la disciplina europea in materia di contratti a termine (direttiva 1999/70/CE) non impone agli Stati membri dell’Unione di sanzionare l’illegittima reiterazione dei contratti a termine procedendo alla loro conversione in un contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore italiano che subisce una ingiusta situazione di precarizzazione del rapporto di lavoro può trovare un parziale ristoro nella possibilità di ottenere al Giudice una sentenza risarcitoria che è, comunque, il riconoscimento del principio che la precarietà lavorativa è un male.

La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n.10999/2020, osserva “come, al di là del danno da perdita di chance di reperimento di altro lavoro, da provare in concreto, secondo Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, la violazione della disciplina sulla reiterazione illegittima di contrati a termine, accertata nel caso di specie, produce un danno in quella sede definito “da precarizzazione” che inevitabilmente va riportato alla lesione della dignità del lavoratore; infatti, la precarizzazione, altro non è che la realizzazione di una situazione di incertezza sulla stabilità dell’occupazione in una con l’utilizzazione in tali condizioni di uno stesso lavoratore, profilo che senza dubbio afferisce non soltanto alla tutela del lavoro (art. 35 Cost.) ma, ancor più radicalmente, alla persona ed alla sua dignità, quale diritto inviolabile (art. 2 Cost.), di cui è espressione anche il diritto al lavoro in quanto tale (art. 4 Cost.); (…)”.

bottom of page