Le FAQ del mese
- Rita Tavella

- 3 giorni fa
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Le FAQ del mese di dicembre. Domande e risposte sui principali argomenti del mondo della scuola che interessano gli Insegnanti di Religione
Quali sono i limiti al completamento della cattedra in più sedi scolastiche.
Il limite è di “massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni”, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Questo è da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto (non esiste più il limite dei 30 km). Alcuni Uffici Scolastici hanno precisato che è possibile derogare dalla regola dei due comuni quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi
L’insegnante di religione in ruolo può essere impegnato nel tempo mensa?
L’insegnante di ruolo di religione assume servizio in una istituzione scolastica in quanto un numero più o mano ampio di alunni ha chiesto (attraverso i propri genitori) di avvalersi dell’insegnante di religione. Se venisse impegnato nel ‘tempo mensa’ non potrebbe svolgere la didattica. Tuttavia, l’insegnante di religione di ruolo nell’infanzia svolge 25 ore settimanali di servizio (24 ore per la didattica in 16 sezioni); quindi un’ora del suo orario settimanale può essere dedicata alle esigenze generali di servizio scolastico, compresa l’assistenza alla mensa
Cosa si intende per periodo di comporto?
Si intende il totale delle assenze per malattia effettuate dal lavoratore dipendente. Nella scuola il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi (CCNL 2006/2009 Art. 17). Gli insegnanti di religione incaricati annuali con ricostruzione di carriera hanno diritto alle stesse assenze del personale di ruolo.
Per quanto tempo è possibile prorogare la permanenza in servizio dopo aver compiuto i 67 anni?
E' possibile ottenere fino a due anni di proroga ma solo se questi risultano utili per raggiungere i 20 anni di servizio.
Se nella propria ricostruzione di carriera si rileva, anche dopo diverso tempo, la sussistenza di un errore, è possibile richiedere alla propria scuola una rielaborazione del relativo decreto?
Sì. Il MEF specifica che “… l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità…” (MEF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Circ. n.28 del 2/12/2021)



