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La sentenza della Corte di Cassazione apre la strada alla procedura straordinaria

Sul piano retributivo si prospetta un aumento netto di circa 50-55 euro (circa 90 euro lordi): un risultato deludente che, in questo momento purtroppo, non sembra presentare ulteriori margini di trattativa. La consolazione per i lavoratori, a questo punto, dovrebbe essere soltanto quella di ricevere gli arretrati già maturati. Insomma si tratterà di un contratto di “ordinaria amministrazione” che si dovrà rendere compatibile con il quadro complessivo attualmente vigente. Nessuna prospettiva di “stipendi europei” all’orizzonte. La Corte ha anche sgombrato il campo da questioni infondate e fuorvianti, come ad esempio quella della revoca dell’idoneità all’insegnamento da parte dell’Ordinario diocesano. Tale prerogativa non è in discussione ma, attenzione, l’idoneità è rilasciata al docente non per ogni singolo anno scolastico ma all’inizio della sua carriera. L’idoneità è da ritenersi quindi permanente, ossia sussistente fino al momento di una eventuale revoca, che si configura pertanto come evento del tutto eccezionale (cfr. sentenza Cassazione 2022 punto 6.1). Tale ipotetico evento non può giustificare il ricorso, da parte dello Stato, a reiterati rapporti contrattuali a termine. Di conseguenza la Corte di Cassazione ritiene possibile una procedura di assunzione straordinaria, in sentenza afferma infatti: “Venendo al piano dei rimedi, l’elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno” (sentenza punto 11). Acquisita quindi la possibilità che si ricorra a procedure straordinarie per sanare le situazioni croniche di precariato, chi può decidere in materia? La stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore (sentenza punto 11). La norma vigente è la legge n.159/2019 (art. 1 bis). E’ una norma contraddittoria in quanto nel titolo si richiama a “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico…”, ma, per quanto riguarda gli insegnanti di religione, sembra prospettare poi un concorso ordinario e non una “misura straordinaria”, che, come abbiamo visto, la Corte di Cassazione non esclude. Ed ecco che nella giornata del 20 giugno u.s., le Commissioni 1^ e 7^ del Senato hanno approvato l’emendamento 47.14 al D.L. 36/2022 che introduce all’art.1bis della legge 159/2019 una procedura straordinaria per gli insegnanti di religione precari con oltre 36 mesi di servizio. Alla lunga, dopo la sentenza della CGUE, dopo la sentenza del Consiglio di Stato circa la Carta docente e dopo la citata sentenza di Cassazione a favore dei precari che insegnano religione, la tenacia dello Snadir ha avuto la meglio. L’emendamento approvato – a firma dei Senatori Nencini (IV-PSI), Sbrollini (IV), De Lucia (M5S), Laniece (SVP-PATT, UV), Rampi (PD), Saponara (LEGA, Vitali (FI), cioè di tutte le forze politiche di maggioranza – interviene riproponendo il contenuto degli emendamenti già proposti in questo ultimo anno dai Parlamentari per la soluzione del precariato degli insegnanti di religione. Appare giusto rilevare che anche le forze politiche di opposizione avevano manifestato disponibilità ad una soluzione del precariato degli idr. Il testo normativo propone l’indizione della procedura straordinaria, contestualmente a quella ordinaria, per il 50% dei posti che si renderanno vacanti e disponibili nel triennio 2022/2023 – 2024/2025. Alla già menzionata procedura potranno partecipare i docenti di religione con almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali. Le graduatorie che saranno pubblicate a seguito della procedura straordinaria saranno utilizzate ogni anno fino a totale loto esaurimento. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie saranno stabilite dal Ministero dell’istruzione. E’ importante sottolineare che nelle more dell’espletamento delle due procedure di assunzione le Graduatorie di merito del concorso 2004 saranno nuovamente utilizzate (per la terza volta) per le immissioni in ruolo del settembre prossimo. Ringraziamo i parlamentari firmatari per aver sostenuto e promosso nei luoghi decisionali le nostre richieste. Attendiamo adesso un confronto con il Ministero circa i contenuti del bando: lo Snadir sarà lì a vigilare e ad offrire, come sempre, il proprio contributo di idee e di proposte.

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