La Corte di Cassazione fissa i limiti nell’erogazione di sanzioni ai docenti
- Ernesto Soccavo

- 12 gen
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Ad un docente di religione con contratto a tempo determinato, viene contestato un comportamento inadeguato nei confronti del dirigente scolastico e viene sospeso dal servizio e dalla retribuzione, per due giorni. Il Tribunale del lavoro in primo grado e la Corte d’Appello, confermano la sanzione disciplinare. La Corte di Cassazione ribalta i giudizi già espressi.

La sanzione di sospensione del servizio dei docenti è di competenza dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari (UPD) o del dirigente scolastico? La risposta arriva dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 21 luglio 2025, n. 20455. L’episodio che ha dato inizio al contenzioso risale al 2022 quando ad un docente di religione con contratto a tempo determinato, viene contestato di aver tenuto un comportamento inadeguato nei confronti del dirigente scolastico e viene sanzionato, dal suo stesso capo di Istituto, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per due giorni. Il docente si rivolge al Tribunale di Roma e chiede l’annullamento del provvedimento disciplinare sostenendo che la procedura disciplinare era di competenza dello specifico Ufficio territoriale competente per questo tipo di sanzione. Tuttavia, sia il Tribunale del lavoro in primo grado, sia la Corte d’Appello, confermano la sanzione disciplinare irrogata dal dirigente scolastico, sostenendo la correttezza della procedura.
La Corte di Cassazione ribalta i giudizi già espressi e con ordinanza n.20455 del 21 luglio 2025 accoglie il ricorso del docente di religione sanzionato dal dirigente scolastico con due giorni di sospensione, e annulla la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma e della Corte d’Appello. Ne deriva che le sanzioni disciplinari applicabili al personale docente della scuola sono ancora quelle tipizzate dal d.lgs. n. 297/1994, al quale rinviano i contratti collettivi. La Suprema Corte specifica che per le sospensioni dal servizio dei docenti sussiste la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico e quindi nel caso in specie si è agito erroneamente applicando una sanzione illegittima sul piano della procedura formale.
Si ribadisce che la Magistratura si è pronunciata sulla procedura, senza entrare nel merito dei rapporti, probabilmente difficili, tra docente e dirigente scolastico. Rimane purtroppo aperta la casistica che registra scarsa attenzione ai ruoli, sia da una parte sia dall’altra e, di conseguenza l’ampliarsi dei casi di contestazione disciplinare. Nella nostra esperienza di consulenza è ormai evidente che nella gerarchia scolastica l’autoritarismo ha preso il posto dell’autorevolezza e la funzione docente viene ridimensionata in una visione puramente impiegatizia
Le sanzioni disciplinari ai docenti rinviano ai contratti collettivi. La Suprema Corte specifica che per le sospensioni dal servizio dei docenti, sussiste la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico. La Magistratura si è pronunciata sulla procedura, senza entrare nel merito dei rapporti, probabilmente difficili, tra docente e dirigente scolastico



