Le FAQ del mese di Gennaio
- Rita Tavella

- 4 giorni fa
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FAQ DEL MESE
Un docente che sta svolgendo l’anno di prova è da considerarsi “docente di ruolo”?
Sì, il docente nell'anno di prova è considerato in ruolo, ma è soggetto a un periodo di prova e di formazione per la conferma nel ruolo. L’anno scolastico dedicato alla formazione ha effetti per la carriera e le assenze, così come il servizio di ruolo.
A quale tipologia di assenza si fa riferimento per potersi presentare in Tribunale se convocati per rendere una testimonianza?
Se si riceve una convocazione in Tribunale per rendere una testimonianza nella quale è coinvolta la Pubblica Amministrazione, l’assenza è ritenuta equivalente a servizio prestato. Se si riceve una convocazione in Tribunale per rendere una testimonianza in una causa nella quale sono coinvolti dei privati, il lavoratore può richiedere un permesso orario o giornaliero. Se il lavoratore ha esaurito i tre giorni di permesso retribuito può utilizzare uno dei sei giorni di anticipo ferie. Nei confronti del testimone che non compare in udienza, senza addurre un legittimo impedimento, può esserne disposto l’accompagnamento coattivo (tramite le forze dell’ordine).
Quali sono le fasce orarie per la visita medica fiscale?
La visita fiscale può essere disposta (dall’INPS o dal Dirigente scolastico) in tutti i giorni della settimana, compresi domeniche e festivi, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del docente e può essere ripetuta anche con riferimento al medesimo evento. Gli orari da rispettare sono: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.
Le attività didattiche che lo studente svolge con l’insegnante della materia alternativa alla religione sono valutate con un voto numerico oppure con un giudizio?
Con un giudizio, analogamente a quanto previsto per l’insegnamento della religione cattolica.
Qual è il numero massimo giornaliero di ore di lezione per i docenti?
Il CCNL scuola non stabilisce per i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero. Il limite è esplicitamente indicato solo per il personale ATA (9 ore). Per i docenti l’orario massimo giornaliero può essere definito secondo criteri indicati dal Consiglio d’Istituto (art. 10, co 4 del T.U.) e pareri espressi dal Collegio dei docenti (art. 7, co 2, lett. b, del T.U.). Anche la RSU della scuola può interpellare il dirigente scolastico sull’argomento, segnalando eventuali criticità (art. 6, co 2, lett. h CCNL ‘07).



