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Le ore di partecipazione dei docenti agli organi collegiali: 40 e 40, un binomio impossibile

I docenti sono subissati, a fine anno, da impegni collegiali, specie per gli insegnanti di Religione che hanno da 9 a 18 classi. Fino a quante ore di collegi e consigli si possono svolgere in un anno scolastico? Ci si può astenere, superate le 40 ore?

Siamo al termine dell’anno scolastico ed è tempo di adempimenti finali. Spesso i docenti sono subissati da impegni collegiali, specie per quelli che di classi ne hanno da 9 a 18 (i docenti di Religione). La domanda di rito è: fino a quante ore di collegi e consigli si possono svolgere in un anno scolastico? Posso astenermi da fare il consiglio di classe, se superate le 40 ore? Contratto alla mano, l’articolo 29 del CCNL, a proposito di “Attività Funzionali all'Insegnamento”, al comma 3 così recita: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

  • a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

  • b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

  • c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.”


Il CCNL vigente tiene conto, nel primo tetto delle 40 ore, di tutte le attività che riguardano i collegi dei docenti, quelle inerenti programmazione e verifica finale, dell’attività didattica, e anche le riunioni con le famiglie. Nell’altro gruppo delle 40 ore si tiene conto esclusivamente dei consigli di classe e annessi. Pertanto, quando un docente, con orario di cattedra, giunge al raggiungimento di uno dei segmenti delle 40 ore, può non più partecipare alle restanti riunioni collegiali. Per chi ha spezzoni o tempo parziale le 40 ore vanno proporzionate alle ore di insegnamento. Proprio nel 2018, il tribunale di Perugia, con sentenza n. 172/2018, ha accolto il ricorso presentato da una iscritta della segreteria Snadir di Perugia, che prestava servizio in tre istituti diversi, riconoscendole il diritto a svolgere le attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29, lettera a), del CCNL 2007 proporzionalmente all’orario di lavoro svolto presso il singolo Istituto.


Nel caso in esame, il Dirigente Scolastico, sulla scorta di una errata interpretazione della legge, aveva ritenuto che potessero essere ridotte proporzionalmente solo le attività dedicate alla partecipazione ai consigli di classe e non quelle del collegio docente. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), esso ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione (Art.88/2 lett. d). Il resto è abuso


Quando un docente, con orario di cattedra, giunge al raggiungimento di uno dei segmenti delle 40 ore, può non più partecipare alle riunioni collegiali. Per chi ha spezzoni o tempo parziale, le 40 ore vanno proporzionate alle ore di insegnamento

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