Prove concorsuali e ricorsi
Il concorso ordinario (in quanto selettivo) non è sanante di ‘abusi’ e il MIM può essere dichiarato responsabile nei confronti dei docenti precari e risarcire il ‘danno’ subito. La procedura straordinaria potrebbe ritenersi sanante dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine di questi 20 anni.

Uno degli argomenti portati all’attenzione del Giudice nei ricorsi per illegittima reiterazione dei contratti a termine, presentati in questi anni, è stato quello relativo all’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito in ordine alla mancata indizione di un nuovo bando di concorso. Questo argomento, pur rilevante, non può essere riproposto “sic et simpliciter” a fondamento dei nuovi ricorsi: sono trascorsi infatti vent’anni tra il primo concorso (DDG febbraio 2024) e quelli attuali, sia ordinario (DM 103 e 104 del 29 maggio 2024), sia la procedura straordinaria (DD 1327 e 1328 del 29 maggio 2024), ma oggi le norme di reclutamento ci sono. Tali norme hanno cancellato la responsabilità del MIM riguardo all’abuso nella reiterazione dei contratti a termine? Dobbiamo fare una prima precisazione: il concorso ordinario (in quanto selettivo) non è sanante di tali abusi pertanto il MIM può essere dichiarato, ancora oggi, responsabile nei confronti dei docenti precari ed essere chiamato a risarcire il danno da questi subìto. La procedura straordinaria potrebbe, al contrario, ritenersi sanante dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, verificatasi in questi vent’anni, ma, in questo caso si deve tener conto che non tutti coloro che hanno partecipato alla procedura straordinaria sono stati poi chiamati in ruolo.
Questi docenti, rimasti precari nonostante la partecipazione alla procedura straordinaria, possono vedersi riconosciuto dal Giudice un risarcimento? Deve ritenersi di sì.
I prossimi ricorsi dovranno quindi specificare se il ricorrente è stato chiamato in ruolo oppure se è rimasto tuttora precario, se ha partecipato al concorso ordinario o alla procedura straordinaria (oppure ad entrambi), se è entrato in ruolo dal concorso ordinario o dalla procedura straordinaria. Una risposta circa il valore ‘sanante’ di entrambe le procedure di reclutamento arriverà entro settembre dalla Corte di Cassazione. Dal contenuto di tale pronuncia saranno ridefiniti i nuovi ricorsi degli insegnanti di religione precari. Una situazione di grave disagio ed incertezza lavorativa protrattasi nel tempo non può restare senza risposta. Sono migliaia i docenti di religione entrati in ruolo: è il risultato di anni di impegno sindacale e ne siamo contenti. Ma lo Snadir intende indicare soluzioni capaci di cancellare il precariato in maniera totale e definitiva.
I prossimi ricorsi dovranno specificare se il ricorrente è stato chiamato in ruolo oppure se è rimasto precario; se ha partecipato al concorso ordinario, alla procedura straordinaria o ad entrambi; se è entrato in ruolo dal concorso ordinario o dalla procedura straordinaria. Una risposta circa il valore ‘sanante’ arriverà entro settembre dalla Cassazione.
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