Quando il dirigente scolastico invade le competenze degli organi collegiali
Se interviene in una materia riservata ad altro organo, l’atto può essere viziato per incompetenza. Se invece viola criteri vincolanti o per finalità estranee, può configurarsi eccesso di potere.

Il riparto di competenze tra dirigente e organi collegiali
Nella scuola autonoma la collegialità è un principio strutturale. La gestione dell’istituzione non è affidata al solo dirigente, ma si fonda su un riparto di attribuzioni tra organi monocratici e collegiali, disciplinato soprattutto dal d.lgs. 297/1994 e dal D.P.R. 275/1999. Il dirigente esercita poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, ma, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 165/2001, «nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici». Lo stesso limite è ribadito dall’art. 16, comma 2, del D.P.R. 275/1999. La Cassazione ha inoltre chiarito che i poteri del dirigente scolastico sono circoscritti all’autonomia organizzativa, didattica e finanziaria (Cass. civ., Sez. Lav., n. 6460/2009). Quando il dirigente interviene in una materia riservata ad altro organo, l’atto può essere viziato per incompetenza; se invece esercita un potere proprio violando criteri vincolanti o perseguendo finalità estranee, può configurarsi eccesso di potere.
Le competenze del collegio dei docenti
Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e cura la programmazione educativa, secondo l’art. 7 del d.lgs. 297/1994. In tema di valutazione, i criteri generali discendono dall’art. 4, comma 4, del D.P.R. 275/1999 e dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009, che affidano al collegio la definizione di modalità e criteri idonei ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza. La valutazione del singolo alunno resta invece competenza del consiglio di classe: il TAR Campania ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui un organo collegiale si era sostituito a quest’ultimo nella valutazione finale dello studente (TAR Campania, Salerno, n. 1293/2018). Il dirigente non può quindi imporre criteri di valutazione diversi da quelli deliberati né modificare unilateralmente la programmazione didattica.
Il Piano triennale dell’offerta formativa
Il PTOF nasce da una procedura che coinvolge più organi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 275/1999, è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi del dirigente ed è approvato dal consiglio di istituto. La giurisprudenza ha confermato questa scansione, distinguendo atto di indirizzo del dirigente, elaborazione collegiale ed approvazione finale del consiglio (TAR Sardegna, Cagliari, n. 778/2016). Il dirigente ha dunque un ruolo di impulso e coordinamento, ma non può sostituirsi agli organi competenti modificando unilateralmente il piano o introducendo attività didattiche non deliberate.
L’attuazione delle deliberazioni collegiali
Le deliberazioni del collegio e del consiglio di istituto vincolano l’azione della scuola. L’art. 396 del d.lgs. 297/1994 attribuisce al dirigente il compito di assicurarne l’esecuzione, non un generale potere di modifica o annullamento. Il TAR Veneto ha annullato il provvedimento con cui un dirigente aveva modificato l’orario delle lezioni da sei a cinque giorni senza adeguata motivazione e senza considerare le determinazioni già espresse dagli organi collegiali (TAR Veneto, Venezia, n. 1692/2011). Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che una convenzione con un soggetto esterno non può alterare il riparto legale delle competenze: l’istituzione di classi a indirizzo didattico differenziato spetta al collegio dei docenti, trattandosi di scelta tecnico-didattica (Cons. Stato, n. 18/2005).
I criteri generali come limite alla discrezionalità
Per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e taluni aspetti organizzativi, il consiglio di istituto stabilisce criteri generali e il collegio formula proposte; il dirigente adotta poi le determinazioni concrete sulla base di essi. Egli conserva un margine di discrezionalità, ma non può discostarsi arbitrariamente dai criteri stabiliti. In mancanza di adeguata motivazione può configurarsi eccesso di potere.
I poteri propri del dirigente
La tutela delle competenze collegiali non comporta, però, che ogni decisione dirigenziale richieda il consenso del collegio. Gli organi collegiali non dispongono di un generale potere di veto sugli atti attribuiti dalla legge al dirigente. Il TAR Lazio ha ritenuto legittima la nomina del docente orientatore e dei docenti tutor effettuata dal dirigente nonostante il duplice parere contrario del collegio, poiché la normativa configurava in capo al dirigente un vero potere-dovere (TAR Lazio, Roma, n. 15889/2024). Va inoltre distinta la competenza dalla natura dell’atto. La nomina dei collaboratori del dirigente e l’affidamento di specifici compiti, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001, sono atti di gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica. Eventuali sconfinamenti non mutano la natura dell’atto né spostano la giurisdizione al giudice amministrativo, potendo rilevare sul piano della responsabilità del dirigente (Cons. Stato, n. 8531/2020; Cass. civ., Sez. Un., n. 28467/2022).
Il rispetto delle competenze degli organi collegiali non è un formalismo, ma uno dei cardini della governance scolastica. La collegialità garantisce che le scelte educative e didattiche non siano il frutto di determinazioni individuali. Quando il dirigente invade una materia riservata agli organi collegiali, l’atto può essere contestato per incompetenza o eccesso di potere e, ricorrendone i presupposti, impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Per converso, la collegialità non può trasformarsi in un potere di veto sugli atti che la legge attribuisce al dirigente. Il confine va quindi individuato caso per caso, alla luce del riparto normativo delle competenze e della giurisprudenza che ne ha progressivamente definito i contorni.
Il rispetto delle competenze collegiali non esclude che ogni decisione dirigenziale richieda il consenso del collegio. Ad esempio, due anni fa, il TAR Lazio ha ritenuto legittima la nomina del docente orientatore e dei docenti tutor effettuata dal dirigente nonostante il duplice parere contrario del collegio.




