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CGUE: una sentenza storica per i precari che insegnano Religione

Siamo giunti al tanto atteso pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema specifico del precariato degli insegnanti di religione. Tutto ha avuto inizio dalla decisione del Tribunale di Napoli – presso il quale era stato presentato un ricorso sostenuto dallo Snadir – di rimettere la questione dei precari di religione all’attenzione del Giudice europeo, ai sensi dell’art. 267 del Trattato dell’Unione. Il tema del precariato è già presente in numerose sentenze della Corte europea: la novità consiste nell’aver sollevato la questione del diverso e discriminante trattamento che subiscono i docenti di religione rispetto ai docenti di altre discipline nell’ambito delle procedure di assunzione in ruolo nella scuola italiana. Sappiamo tutti che i docenti precari di religione attendono da 18 anni di essere assunti in ruolo, non hanno mai beneficiato di una graduatoria ad esaurimento, né tantomeno hanno mai beneficiato di una procedura straordinaria di immissione in ruolo che tenesse conto dell’esperienza professionale nel frattempo maturata.

Il Giudice del Tribunale di Napoli ha rimesso gli atti del ricorso alla Corte di Giustizia europea ipotizzando la violazione del principio di non discriminazione (Clausola 4 Accordo quadro) e di prevenzione degli abusi nell’uso dei contratti a termine (clausola 5 Accordo quadro) nei confronti degli insegnanti di religione esclusi da ogni procedura straordinaria di reclutamento, attuata invece in favore degli altri docenti precari della scuola italiana

In data 13 gennaio u.s. è finalmente arrivata la sentenza che conferma quanto lo Snadir da sempre sostiene: il ricorso continuo, negli anni, ai contratti a tempo determinato costituisce un abuso che non trova giustificazioni. Tale abuso dev’essere sanzionato in maniera severa affinché produca un effetto dissuasivo nei confronti dello Stato e dell’Amministrazione scolastica. Fino ad oggi numerosissime sentenze hanno riconosciuto dei risarcimenti in considerazione di tale condizione di ingiusta precarietà.

La Corte di Giustizia (nella causa C-289/2019 Gilda –Unams c/ MIUR e Ufficio scolastico regionale per la Campania) ha infatti statuito che la clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

La sentenza della Corte ha sgombrato il campo anche da un’altra questione che rischiava di confondere i termini del problema: l’idoneità rilasciata a questa categoria di insegnanti dagli ordinari diocesani non influisce sul rapporto contrattuale di lavoro. L’attestazione dell’idoneità all’insegnamento di religione si pone nella fase di ingresso nella scuola da parte del docente: una volta prodotta all’amministrazione scolastica tale idoneità, il docente è assoggettato esclusivamente alle norme contrattuali che, come sappiamo, ne dispongono la conferma per gli anni successivi.

Perché a questo docente, che anche il contratto scuola indica come automaticamente confermato, non viene riconosciuto un canale di accesso al contratto a tempo indeterminato nonostante il trascorrere non solo dei 36 mesi di cui tratta la norma europea, ma soprattutto in considerazione che tale situazione si protrae per decenni? Ancora oggi tanti colleghi giungono all’età pensionabile senza aver mai ottenuto un contratto a tempo indeterminato.

Lo Snadir si impegnerà a verificare tutte le possibili ulteriori strade che sarà possibile percorrere affinché si realizzi una giusta stabilizzazione lavorativa di questa categoria di insegnanti. Una volta ancora, questo è quello che con convinzione chiediamo, anche sulla base della citata e attuale sentenza europea:

  1. una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno speso almeno 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione

  2. lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria e della Graduatoria di Merito del 2004;

  3. l’aumento della dotazione organica di posti dal 70% al 90% nell’organico di diritto in un triennio.

Concentreremo le nostre energie migliori per raggiungere quello che è da sempre il nostro grande obiettivo: il riconoscimento dei diritti di tutti i docenti di religione.

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