Una recente nota dell’ARAN del 27 gennaio scorso ci aiuta a focalizzare alcune questioni inerenti alle elezioni RSU e ci consente una maggiore consapevolezza circa l’importanza e le modalità di svolgimento di questo appuntamento. Le elezioni si svolgeranno il 5, 6 e 7 aprile e riguarderanno esclusivamente il rinnovo delle RSU; per quanto riguarda l’individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza si farà riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. E’ compito delle Commissioni elettorali definire l’orario di apertura e chiusura dei seggi e renderlo noto mediante affissione all’albo. Il giorno 8 aprile sarà dedicato esclusivamente allo scrutinio. E’ riconosciuto il diritto di elettorato passivo (possibilità di candidarsi) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) e a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni. Non si possono, invece, candidare i presentatori della lista e i membri della Commissione Elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi). È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale. Al candidato non è richiesta alcuna accettazione scritta della candidatura, tuttavia, sarebbe opportuno che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).
Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato. I presentatori di lista garantiscono sull’autenticità delle firme dei lavoratori. Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 1° febbraio 2022 sino al 25 febbraio 2022. La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all’albo, l’orario di chiusura per la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale. Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che gestisce il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale. Nella presentazione della lista, le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. E’ interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. Le Commissioni Elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi. La norma riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l’orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solo nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente; tale istituzione provvede ad inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori. I componenti della Commissione Elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato.
Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono la rappresentatività sindacale, sia i componenti delle Commissioni Elettorali che gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Al termine delle operazioni di voto i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line, tramite il sito istituzionale dell’Agenzia.