Il risarcimento dei precari
- Ernesto Soccavo

- 8 ore fa
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Modifiche all'articolo 36, comma 5, del DL 30.032001, n. 165 a proposito dell'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Il nuovo testo stabilisce che “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento”.

L’articolo 12 comma 1 del Decreto Legge 131/2024 ha apportato modifiche all'articolo 36, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Il nuovo testo stabilisce che “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Il Legislatore, con questa norma, non solo indica una fascia entro la quale stabilire il risarcimento riconosciuto al lavoratore precario, ma sposta anche verso l’alto il numero di mensilità che è possibile riconoscere (fino a 24). Ciò affinché la sanzione sia effettivamente dissuasiva, per il datore di lavoro (in questo caso il MIM), dal reiterare il numero di contratti a tempo determinato nonostante la disponibilità di posti liberi e vacanti. La norma introduce il concetto di ‘gravità della violazione’ in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. Nel caso degli insegnanti di religione la gravità della violazione è manifesta, infatti, ancora oggi abbiamo insegnanti di religione che vanno in pensione da precari, ossia hanno sottoscritto contratti a tempo determinato per la loro intera carriera scolastica (40 e più anni). Il determinarsi di queste condizioni ci fa ritenere, ragionevolmente, che, il numero di mensilità che i magistrati potranno liquidare potrà essere alto, in particolare per coloro che hanno 30/40 anni di servizio.
La norma chiarisce anche un ulteriore elemento che ha suscitato incertezze nella determinazione dei risarcimenti nei ricorsi decisi negli anni iniziali di questo contenzioso ovvero chiarisce oggi, che il risarcimento deve essere calcolato tenuto conto della mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. E’ un parametro certamente di ulteriore vantaggio per il lavoratore precario, che vede una quantificazione del risarcimento ancorata allo stipendio più aggiornato e quindi con un maggior importo di riferimento.
"La norma chiarisce un elemento che ha suscitato incertezze nella determinazione dei risarcimenti decisi negli anni iniziali di questo contenzioso e cioè chiarisce che deve essere calcolato tenuto conto della mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto".



