Quando un post diventa reato: la diffamazione via social
- Claudio Guidobaldi

- 11 ore fa
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L’uso improprio può esporre i docenti e gli altri operatori della scuola al rischio di essere coinvolti in comportamenti qualificabili appunto come diffamazione. Il diritto penale è stato chiamato negli ultimi anni a confrontarsi con piattaforme digitali che hanno radicalmente trasformato il modo di comunicare e di incidere sulla reputazione altrui

I social network come mezzo di ‘pubblicità’
Negli ultimi anni i social network sono divenuti strumenti di comunicazione quotidiana, spesso utilizzati per condividere opinioni, riflessioni e commenti, anche sul mondo scolastico. Tuttavia, l’uso improprio di tali piattaforme può esporre i docenti e gli altri operatori della scuola al rischio di essere coinvolti in comportamenti qualificabili come diffamazione. Il diritto penale, tradizionalmente costruito su categorie nate in un contesto analogico, è stato chiamato negli ultimi anni a confrontarsi con piattaforme digitali che hanno radicalmente trasformato il modo di comunicare e di incidere sulla reputazione altrui. Al centro del sistema resta l’articolo 595 c.p., che punisce chi offende la reputazione di una persona comunicando con più soggetti in assenza dell’interessato. La norma prevede un aggravamento della pena quando l’offesa è realizzata “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, ipotesi che oggi trova il suo principale terreno di applicazione proprio nei social network. Nel 2021 la Corte costituzionale, con sentenza n. 150, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13 della legge sulla stampa nella parte in cui prevedeva automaticamente la pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato, ritenendola incompatibile con la libertà di espressione. La reclusione è oggi ammessa solo in casi di eccezionale gravità, quali discorsi d’odio, incitazione alla violenza o campagne di disinformazione sistematiche e consapevolmente false, caratterizzate da diffusione massiva e reiterata idonea a ledere gravemente la reputazione della vittima. Si tratta di condotte caratterizzate da una diffusione massiva e reiterata, capaci di travolgere la reputazione della vittima oltre ogni soglia di tollerabilità (Cassazione Penale, sentenza n. 18883/2023).
La distinzione dei mezzi di comunicazione operata dalla giurisprudenza
Su questo punto la giurisprudenza ha ormai assunto una posizione netta. Facebook, Instagram e piattaforme analoghe sono stati definitivamente ricondotti alla nozione di “mezzi di pubblicità”. Secondo la Corte di cassazione, la pubblicazione di contenuti offensivi su una bacheca social integra la forma aggravata del reato, poiché tali strumenti sono strutturalmente idonei a diffondere il messaggio a un numero indeterminato o comunque rilevante di persone (Cassazione Civile, sentenza n. 14345/2024). La logica è chiara: i social non sono semplici strumenti di comunicazione privata, ma spazi virtuali aperti alla circolazione amplificata delle informazioni, dove l’offesa si moltiplica e si cristallizza nel tempo. Diverso è invece l’approccio adottato per altri strumenti digitali. La Cassazione ha chiarito che WhatsApp, di regola, non costituisce un mezzo di pubblicità, trattandosi di un’applicazione destinata prevalentemente a comunicazioni interpersonali. Solo nel caso di gruppi particolarmente numerosi, tali da rendere apprezzabile la platea dei destinatari, può configurarsi l’aggravante. Lo stesso ragionamento vale per la posta elettronica: l’invio di e mail anche a più destinatari determinati, è stato equiparato alla tradizionale corrispondenza cartacea e non consente, di per sé, una diffusione indiscriminata del contenuto (Cassazione Penale, sentenza n. 30217/2025).
I limiti di diritto di critica
Un terreno particolarmente delicato è quello del diritto di critica. La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione, non si traduce in una licenza di offendere. La critica è lecita solo se rispetta il requisito della continenza, ossia se utilizza un linguaggio funzionale alla disapprovazione e proporzionato ai fatti contestati. Espressioni inutilmente aggressive, insulti personali o accuse generiche prive di riferimenti concreti travalicano i limiti della scriminante e rientrano nell’area penalmente rilevante.
L’uso responsabile dei social network
Queste evoluzioni giurisprudenziali assumono un rilievo particolare nel mondo della scuola. Docenti e personale scolastico, in quanto titolari di una funzione di rilievo pubblico, sono chiamati a un uso particolarmente responsabile dei social network. Offese rivolte a colleghi, dirigenti, studenti o famiglie non espongono solo a conseguenze penali, ma possono dar luogo a procedimenti disciplinari, incidendo sul prestigio dell’istituzione e sulla carriera professionale. Sul piano delle tutele, chi subisce diffamazione via social o in generale online deve attivarsi tempestivamente. La querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e deve essere supportata da un’adeguata raccolta delle prove digitali, come screenshot e link. Accanto al procedimento penale resta sempre aperta la via civile, finalizzata al risarcimento del danno, che i giudici valutano tenendo conto dell’ampiezza della diffusione, della gravità dell’offesa e della posizione sociale della persona lesa. La sfida per il futuro sarà mantenere questo equilibrio: garantire un dibattito pubblico libero e critico, ma al tempo stesso rispettoso della dignità delle persone. In un contesto dominato dalla comunicazione digitale, la consapevolezza giuridica e l’educazione all’uso responsabile dei social network diventano, sempre più, un’esigenza collettiva.
"Chi subisce diffamazione online deve attivarsi e la querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e supportata da un’adeguata raccolta di screenshot e link. Accanto al procedimento penale resta sempre aperta la via civile, finalizzata al risarcimento del danno a seconda dell’ampiezza della diffusione, della gravità dell’offesa e della posizione sociale della persona lesa".



