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I permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”

Capita che i lavoratori si sentano negare i permessi retribuiti per “motivi personali e familiari” previsti dall’art. 15, secondo comma, del CCNL-Scuola, nonostante sia stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che il dirigente scolastico non può esercitare nessuna discrezionalità in merito alla loro concessione, dovendo egli soltanto verificare la regolarità formale della richiesta. “… non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro” (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415). Al Dirigente scolastico non è consentito “comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda…” (Tribunale di Monza sentenza n.288 del 2011, Tribunale di Lagonegro sentenza n.309 del 2012). Anche l’ARAN (prot. n.2698 del 2011) “esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico (…)”. Lo conferma il Tribunale di Sciacca (sentenza n.271 del 2013) secondo il quale “la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”. Un caso particolare lo troviamo in una sentenza del Tribunale di Avellino, che si è pronunciato in merito al diniego di un dirigente scolastico di concessione dei giorni di permesso retribuiti richiesti da un docente che aveva anche prodotto la certificazione medica del figlio. Il dirigente scolastico aveva addirittura avviato un procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione. Il Giudice del Lavoro di Avellino con sentenza n.688/2018 del 6.11.2018 ha condannato il dirigente scolastico a ritirare la sanzione. Ma quali possono essere i motivi personali e familiari ai quali il contratto della scuola si riferisce? Possiamo ipotizzare dei casi: accompagnare un familiare ad una visita medica, partecipare al matrimonio di un amico o di un familiare, assistere ad una manifestazione culturale (mostra, concerto, ecc.). Ricordiamo che l’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 dispone che per gli stessi motivi, familiari e personali, il lavoratore può usufruire anche di “sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.” In altri termini, se i motivi personali e familiari a fondamento della richiesta del lavoratore sono adeguatamente documentati (o autocertificati), è possibile fruire dei predetti sei giorni di ferie senza subordinare la richiesta alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per una chiave di lettura circa il rapporto tra leggi e contratti, è opportuno fare riferimento al decreto legislativo n. 75/2017 che ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e che all’art 2, comma 2 afferma che “… eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”. Per evitare situazioni di incertezza sarebbe opportuno che la contrattazione d’Istituto sancisse il principio del silenzio-assenso in modo da non lasciare nell’incertezza il lavoratore che ha presentato istanza di permesso retribuito ma senza ricevere esplicita e tempestiva risposta. Al personale docente di religione assunto a tempo determinato, che abbia maturato il diritto alla ricostruzione di carriera, si applicano le stesse norme contrattuali previste per quello assunto a tempo indeterminato, è possibile, pertanto, la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 con le stesse modalità.

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