Indennità di frequenza, domande e risposte sul tema
- Claudio Guidobaldi

- 1 ora fa
- Tempo di lettura: 3 min
Focus su una misura che si colloca nell’ambito degli interventi di assistenza sociale, connessa alla tutela del diritto all’educazione e allo sviluppo della persona in età evolutiva. Attenzione polarizzata alla prestazione economica a supporto dell’inserimento educativo dei minori fragili

Che cos’è l’indennità di frequenza?
L’indennità di frequenza è una prestazione economica introdotta dall’ordinamento con la legge n. 289 del 1990 e riconosciuta su istanza dell’interessato. Essa è finalizzata a favorire l’inserimento scolastico, formativo e sociale dei minori con disabilità, sino al compimento della maggiore età, attraverso un sostegno economico collegato alla frequenza di percorsi educativi o riabilitativi. La misura si colloca nell’ambito degli interventi di assistenza sociale ed è strettamente connessa alla tutela del diritto all’educazione e allo sviluppo della persona in età evolutiva, come sancito dall'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
A chi spetta l’indennità di frequenza?
Il beneficio è riconosciuto ai minori di età inferiore ai diciotto anni che presentino difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell’età, nonché ai minori affetti da ipoacusia, purché in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa vigente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità di frequenza presuppone che il minore sia qualificabile come invalido civile e che presenti difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età. La diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) non integra automaticamente tale requisito, occorrendo verificare nel singolo caso concreto se il deficit sia persistente e incida in modo sensibile e importante sullo sviluppo della personalità del minore (cfr. Cassazione civile, Ordinanza n. 979 del 17 gennaio 2026). È inoltre necessario che il minore frequenti in modo continuativo scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, oppure centri di formazione o addestramento professionale, pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale, ovvero strutture ambulatoriali, diurne o semi-residenziali, pubbliche o convenzionate, specializzate in attività terapeutiche e riabilitative. Sotto il profilo soggettivo, è richiesta la cittadinanza italiana oppure, per i cittadini dell’Unione europea, l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, mentre per i cittadini extracomunitari è necessario il possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell’articolo 41 del Testo unico sull’immigrazione. In ogni caso, è indispensabile la residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato
Qual è l’importo dell’assegno mensile?
L’indennità di frequenza viene corrisposta con cadenza mensile ed è parametrata all’importo dell’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili parziali. A differenza dell’indennità di accompagnamento, la prestazione ha natura assistenziale ed è concessa esclusivamente ai soggetti in condizioni economiche tali da non superare il limite di reddito stabilito annualmente dalla normativa. Il limite di reddito personale annuo del minore per il medesimo anno è previsto in misura analoga a quella dell’anno precedente, attestandosi, secondo le stime, al di sotto di euro 5.771,42. Per l’anno 2026, a seguito degli adeguamenti previsti per le prestazioni di invalidità civile, l’importo mensile è stimato in circa euro 340,71, ferma restando la necessità di fare riferimento alle tabelle ufficiali INPS. L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è pertanto esente da IRPEF
Come si presenta la domanda per l’indennità di frequenza?
Per accedere alla prestazione è necessario che la minorazione sia stata formalmente riconosciuta nel verbale rilasciato dalla competente commissione medico-legale, a seguito dell’accertamento sanitario. Solo in presenza di tale riconoscimento è possibile presentare la domanda amministrativa per la liquidazione dell’indennità, secondo le modalità previste dall’INPS. La giurisprudenza ha chiarito che il "corso scolastico" cui fa riferimento la normativa deve intendersi come corso annuale e non come l'intero ciclo formativo scolastico obbligatorio. L'inizio di ogni corso annuale scolastico segna l'inizio di una diversa e successiva prestazione, avente cadenza temporale parametrata alla durata del corso scolastico e soggetta all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge. Conseguentemente, è necessaria la presentazione di una domanda amministrativa per ciascun anno scolastico (Cassazione civile, Ordinanza n. 3847 del 8 febbraio 2023)
Quali sono i tempi di lavorazione del provvedimento da parte dell’INPS?
Il procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione deve concludersi entro il termine di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento, purché la stessa risulti completa di tutti i dati e della documentazione obbligatoria, come previsto dall'art. 25, co. 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
Per accedere alla prestazione è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta dalla commissione medico-legale. Solo così è possibile presentare la domanda amministrativa per la liquidazione dell’indennità, secondo le modalità INPS. L’indennità viene corrisposta con cadenza mensile, parametrata all’importo dell’assegno riconosciuto agli invalidi civili parziali.



