Misurare, valutare e certificare: nella scuola dell’autonomia la valutazione degli apprendimenti è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente.
Per tentare una risposta sintetica dobbiamo immaginare una piramide al cui verticeIl tema della valutazione degli apprendimenti, nella scuola, è tra quelli fondamentali. Anche il programma della scuola secondaria relativo alla prova didattico-metodologica previsto dal bando della procedura straordinaria richiama la normativa in materia: il riferimento è il DPR 22 giugno 2009 n.122.
Il tema della valutazione degli apprendimenti degli alunni include quello dei disturbi specifici di apprendimento e quello della disabilità. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva: essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente (“Strategia di Lisbona”).
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, nonché al termine del secondo ciclo dell’istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa la valutazione degli alunni effettuata nei vari momenti dell’anno scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata, nella scuola primaria, dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’art. 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.Lgs. 16/04/1994, n. 297) ed è espressa senza attribuzione di voto numerico.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche servono anche a favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.