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Lavoratori fragili: le attuali indicazioni

Il generalizzato rientro a scuola, attuato in gran parte d’Italia, il 1 febbraio scorso, ha fatto riferimento all’ulteriore quadro normativo definito dalla legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020, dal Decreto Milleproroghe del 31.12.2020 n.183 e dalla nota Inps n. 171 del 15.1.2021. I lavoratori già dichiarati inidonei alle mansioni specifiche da parte del medico competente fino al 31 gennaio 2021, hanno l’obbligo di inviare nuovamente copia di tutta la documentazione sanitaria da cui si possa evincere il permanere della propria condizione di fragilità affinché lo stesso medico competente proceda con una nuova valutazione.

Coloro che, invece, nella precedente valutazione sono stati dichiarati inidonei alla mansione specifica fino al termine dello stato di emergenza, non devono produrre nessuna ulteriore documentazione, in quanto risulta prorogata la condizione di lavoratore fragile. Per questa particolare condizione nella quale il lavoratore viene a trovarsi, non viene effettuata nessuna trattenuta sullo stipendio ma i giorni di assenza rientrano nel periodo di comporto (il CCNL prevede stipendio al 100% per i primi 9 mesi di assenza nel triennio, poi 3 mesi al 90 % e 6 mesi al 50%). La condizione di lavoratore fragile non incide sul periodo di comporto solo se il medico di medicina generale attesta che il lavoratore rientra in una delle specifiche categorie previste dalla norma: persone affette da patologie oncologiche; persone sottoposte a terapie salvavita; beneficiari di legge 104 art. 3 c.3; persone affette da immunodepressione. La tutela prevede, quindi, in tali casi, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio, al ricovero ospedaliero (Messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021). È prorogata al 28 febbraio la possibilità per i docenti lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione. La possibilità che il lavoratore fragile possa riprendere la didattica da remoto è, in generale, esclusa considerato che nel frattempo, già da inizio anno scolastico, risulta nominato un supplente a copertura del suo orario di servizio.

Ricordiamo, in particolare per la tutela del personale non di ruolo, che ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”. La condizione di fragilità è infatti connessa all’attuale situazione epidemiologica e pertanto non ha carattere permanente. Con il venir meno della condizione di emergenza non ci sarà più ragione per mantenere operative le attuali misure di prevenzione e si opererà, in via ordinaria, secondo il dettato dell’articolo 25 del DLgs 81/2008. Evidenziamo ancora una volta che la condizione di lavoratore fragile (ossia di colui che presenta patologie pregresse rilevanti) è diversa dalla condizione del docente posto in quarantena (che non presenta necessariamente patologie rilevanti ma che è allontanato per soli motivi precauzionali dall’ambiente lavorativo). Ricordiamo che quest’ultimo, se il medico non ha prodotto certificazione di malattia, potrà svolgere la DAD, ma esclusivamente per le proprie classi e solo nel caso in cui anch’esse siano poste in quarantena fiduciaria.

Nel caso in cui le classi siano nelle condizioni di poter svolgere la didattica in presenza ma il docente sia in quarantena fiduciaria, la DAD risulterà possibile solo nel caso in cui l’istituzione scolastica potrà garantire la presenza in classe di personale ai fini della vigilanza e della realizzazione di una forma di compresenza.

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