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Le “40 ore collegiali” per i docenti a tempo pieno e a tempo parziale

Con la sentenza n. 7320 del 14/3/2019 la Corte di Cassazione si è espressa sulla questione delle ore funzionali all’insegnamento. La sentenza evidenzia che il CCNL (Art. 29) e l’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 (art. 7.7) stabiliscono quanto segue:

  1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. (…)

  2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

  3. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

  4. alla correzione degli elaborati;

  5. ai rapporti individuali con le famiglie.

  6. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

  7. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

  8. a partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

  9. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Solo per le attività di carattere collegiale (punto 3 lettere “a” e “b”) è previsto un limite fissato “fino a 40 ore annue”: l’espressione letterale adottata dal contratto deve intendersi come limite non superabile. Il docente impegnato su più scuole ovviamente non è tenuto a svolgere ore oltre quelle previste per contratto (40+40), e in questo caso dovrà suddividere i propri impegni funzionali in proporzione alle ore che presta nelle singole scuole. Quanto descritto fino a questo momento riguarda i docenti in servizio a tempo pieno, ma cosa accade quando il docente è in part-time oppure, come nel caso degli insegnanti di religione, è in servizio con un orario settimanale che, per “ragioni strutturali” non raggiungere la cattedra completa? Le 40+40 ore indicate dall’art. 29 CCNL sono da prestare comunque per intero o vanno prestate in proporzione al proprio orario di servizio? E’ in tale questione che interviene la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata per specificare che:

  1. le 40 ore indicate nell’art. 29, comma 3, lettera “a” (Collegio Docenti, Dipartimenti e altre articolazioni del Collegio…) sono da ritenersi obbligatorie per l’intero ammontare e non vanno riproporzionate;

  2. le 40 ore indicate nell’art 29, comma 3, lettera “b” (Consigli di classe, interclasse, intersezione, ivi compresa la stesura collegiale di PEI e PDP, riunioni con o senza i genitori, inseriti nel Piano annuale delle attività votato dal CollegioDocenti…) vanno riproporzionate in base all’orario settimanale di insegnamento del singolo docente.

La Corte di Cassazione specifica che nel momento in cui è chiamata a pronunciarsi su questioni che attengono all’interpretazione di contratti collettivi nazionali, essa è abilitata alla diretta lettura dell’intero testo contrattuale, anche delle parti non investite dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la Corte di Cassazione può procedere alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali (Cass. 14.10.2009 n. 21796).artificiale, la robotica, la cybersecurity, etc.). Il “Piano Scuola 4.0” mette in discussione la tradizionale strutturazione dell’aula: attualmente è uno spazio quadrato o rettangolare con i banchi disposti di fronte alla cattedra, dovrà invece rispondere sempre più ad una logica “laboratoriale”. Il riscontro dell’efficacia di questa strategia lo si ritroverà nel “Curriculum dello studente”, lo strumento personalizzato che permette di documentare le attività curriculari, extracurriculari ed extrascolastiche che hanno contributo al miglioramento ed ampliamento delle competenze. Con il caricamento puntuale dei dati sulle varie piattaforme il Curriculum potrà effettivamente documentare l’organicità del percorso formativo del singolo studente, compresi i requisiti per l’ammissione all’esame previsti dalla legge.

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