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Una sentenza della Cassazione riapre la stagione dei ricorsi

Un’insegnante di religione con 27 anni di precariato, con il suo ricorso ha sollecitato la Suprema Corte ad esprimersi su una serie di questioni. Possono presentare ricorso per essere risarciti, gli insegnanti di religione che hanno partecipato alla procedura straordinaria ma sono rimasti precari perché non collocati in posizione utile nella graduatoria ad esaurimento
ricorsi

La recente sentenza della Cassazione n.30779 del novembre 2025 ha riaperto la possibilità di presentare ricorsi risarcitori in opposizione alla scelta del MIM di continuare ad utilizzare contratti a termine, anche per posti liberi e vacanti. La ricorrente, insegnante di religione con 27 anni di precariato alle spalle, con il suo ricorso ha sollecitato la Suprema Corte ad esprimersi su una serie di questioni. Proviamo ad evidenziarne qualcuna. Possono presentare ricorso per essere risarciti della loro ingiusta condizione lavorativa precaria, gli insegnanti di religione che hanno partecipato alla procedura straordinaria ma sono rimasti precari in quanto non collocati in posizione utile in graduatoria ad esaurimento. 


Sono da considerare, dunque, precari “non solo i docenti per i quali si è avuta discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l’assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità (…)” (cfr Cassazione 18698/2022, punto 8). Attenzione: possono presentare ricorso risarcitorio anche gli insegnanti di religione che hanno partecipato alla procedura straordinaria e sono stati immessi in ruolo a settembre 2025, infatti la procedura straordinaria riveste comunque un carattere selettivo, e, di conseguenza, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione dei rapporti a termine in assenza di ragioni obiettive idonee a giustificarlo. Non si è realizzato, da parte della Pubblica Amministrazione, un adempimento “in forma specifica”, che sarebbe risultato possibile solo colmando tutti i posti vacanti.


Insomma, la procedura straordinaria è da ritenersi una ‘possibilità’ di immissione in ruolo ed opera comunque selezionando e graduando i partecipanti, che solo in minima parte sono stati poi immessi in ruolo. Come tale, è da ritenersi priva di valenza riparatoria della grave condizione di precariato. Come rileva Cassazione 28 febbraio 2024, n. 5244, “il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante”. Il Giudice ha ritenuto applicarsi la portata decennale del termine di prescrizione, fissando la decorrenza dall’ultimo dei contratti sulla cui abusiva reiterazione l’azione si fonda.


La procedura straordinaria è una ‘possibilità’ di immissione in ruolo ed opera selezionando e graduando i partecipanti che, solo in minima parte, sono stati poi immessi in ruolo. È da ritenersi priva di valenza riparatoria della grave condizione di precariato.

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