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Immagine del redattoreErnesto Soccavo

Le FAQ del mese



D - Il docente di scuola secondaria a quante ore giornaliere di lezione frontale è tenuto?

R - La materia è di competenza della RSU (contrattazione d’istituto). Si può ipotizzare un impegno giornaliero fino a cinque ore di lezione frontale alle quali però potrebbero essere aggiunte 1 o 2 ore di spacco.


D - L’insegnante di scuola dell’infanzia può svolgere mezz’ora di lezione un giorno e un’ora in un altro giorno?

R - Sì. La legge n.59/1997 (Art.21 comma 8) prevede l’autonomia organizzativa e didattica; in particolare afferma la possibilità del “superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione”.


D - Quali norme regolano il diritto alle ferie?

R - Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate dall’art.13 CCNL 2006-2009. Per i docenti di ruolo e incaricati annuali da più di tre anni, si applica il comma 2 in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, mentre per i docenti di ruolo neoassunti, quelli di ruolo e incaricati annuali nel primo triennio, si applica il comma 3 in cui è specificato il diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Sono poi concessi a tutti i docenti le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.


D - Gli IdR che saranno immessi in ruolo a seguito della “procedura straordinaria” prevista dalla norma dovranno rifare la ricostruzione di carriera?

R - Sì. Al termine dell’anno di prova, ed entro il 31 dicembre, dovranno presentare domanda tramite il portale “Istanze On-Line”, accedendo con Spid.


D - Uno studente che all’atto dell’iscrizione ha scelto di frequentare l’insegnamento della Religione cattolica, può revocare tale scelta ad anno scolastico iniziato?

R - La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line ovvero del modello nazionale di cui alla “Scheda B”. "La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni (…)". La sentenza del Consiglio di Stato n.4634/2018 ha tuttavia ritenuto possibile la revoca della scelta di frequentare l’irc anche ad anno scolastico iniziato, rimettendo nelle mani del dirigente scolastico la responsabilità di pronunciarsi circa tale decisione tardiva



Domande e risposte di quotidiana fruizione. Ferie, ore di lezione ‘obbligate’, diritti di studenti ed insegnanti


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