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Immagine del redattoreErnesto Soccavo

Le FAQ del mese di dicembre

FAQ: Domande e risposte utili per una migliore gestione della professione docente.
FAQ

A quale tipologia di assenza si può ricorrere per effettuare una visita medica specialistica?

Il personale docente può richiedere un permesso orario (art. 16), un giorno di permesso per motivi personali (art. 15) oppure un giorno di assenza per malattia.   

L’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. Se si fa rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.


Gli IDR in ruolo che ottengono la mobilità in altra sede scolastica devono chiedere la trasmissione del fascicolo personale?

I fascicoli personali di coloro che risultano “trasferiti” da una diocesi all’altra o “utilizzati” da una scuola all’altra della stessa diocesi sono trasmessi, a cura dell’istituzione scolastica di provenienza, all’istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (cfr. O.M. 38 del 01/03/2023, art.7 comma 2).


Si può chiedere un “permesso breve” (permesso orario) per assentarsi agli incontri pomeridiani scuola-famiglia?

Il Contratto della Scuola (art. 16 CCNL Scuola 29/11/2007) non dice nulla circa il caso di un permesso breve richiesto dal lavoratore in occasione delle attività collegiali funzionali all’insegnamento.  Il Contratto Scuola fa riferimento all’orario di lezione e stabilisce che sono concessi: “…brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore”. (CIRS98).


Nel part-time verticale (ridotto numero di giorni) chi sceglie i giorni in cui effettuare la prestazione lavorativa?

Il Trib. di Cuneo (Sent. del 15 maggio 2013), ha affermato che nel part time verticale la scelta dei giorni in cui effettuare la prestazione lavorativa deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto; in mancanza di detta indicazione, il dirigente può individuarli dandone adeguata motivazione.


FAQ
Mobilità Idr, permessi brevi e part-time verticali. Tutte le risposte alle vostre domande!

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