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ORE DI PROGRAMMAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

programmazione scuola primaria

L’allora MIUR il primo settembre del 2016 fornì indicazioni sull’attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’anno scolastico 2016/17, disponendo anche in merito alle ore di programmazione nella scuola primaria. Stabilì che i posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato.

Con la nota MIUR 24306 del 1° settembre del 2016 sono state fornite indicazioni circa l’attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’anno scolastico 2016/17, disponendo anche in merito alle ore di programmazione nella scuola primaria. In tale segmento è stabilito che i “posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”.


Il Ministero dell’Istruzione con una comunicazione del 14 settembre 2016 affermò che la Nota n.24306/2016 non era applicabile agli insegnanti di religione cattolica in quanto la determinazione dell’organico relativo a tale disciplina “avviene con un criterio diverso” rispetto all’organico di posto comune. Anche l’attuale nota ministeriale in materia di supplenze (n. 157048 del 9 luglio 2025) afferma che  “i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a undici ore di insegnamento e due ore fino a ventidue”. Nulla si dispone circa gli insegnanti di religione con incarico annuale o supplenza annuale impegnati per spezzoni orari o posti part-time.

Rimane pertanto in vigore la C.M. 366/1996 la quale dispone che “i docenti con nomina di insegnamento fino a 10 ore settimanali sono invece tenuti ad effettuare la programmazione didattica nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento con esclusione di qualunque retribuzione aggiuntiva”. E’ evidente la discriminazione, in caso di cattedra oraria, tra l’insegnante di posto comune e l’insegnante di religione. Lo Snadir sta riportando nelle proprie assemblee sindacali tale questione affinché si acquisisca consapevolezza di quanto ancora c’è da realizzare sul piano della parità dei diritti.

Da quasi venti anni, i docenti con nomina di insegnamento fino a 10 ore settimanali sono tenuti ad effettuare la programmazione didattica nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento con esclusione di qualunque retribuzione aggiuntiva. È evidente la discriminazione, in caso di cattedra oraria, tra l’insegnante di posto comune e l’insegnante di religione.

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