Una questione che è tornata all’attenzione dei lavoratori della scuola dopo la sentenza n. 66/2024 della Corte d’appello di Firenze: “L’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, etc etc.”

Per inquadrare l’argomento è opportuno fare un passo indietro: la legge n. 122 del 2010 dispose che, considerata l’urgenza di un contenimento delle spese nel pubblico impiego, gli anni 2010, 2011 e 2012 non fossero computati ai fini della progressione delle posizioni stipendiali e dei connessi incrementi retributivi. Un successivo intervento della Corte Costituzionale del 2015 dichiarò illegittimo il blocco per gli anni 2011 e 2012 ma non dispose nulla per il 2013, in quanto non era stata ancora avviata, per tale anno, la contrattazione.
Il ‘recupero dell’anno 2013’, è tornato all’attenzione dei lavoratori della scuola a seguito della sentenza n. 66/2024 della Corte d’appello di Firenze, la quale ha evidenziato che “l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”.
Un’autorevole conferma di tale interpretazione è arrivata dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 16133 del 11.06.2024, ha disposto che l’anno 2013 debba essere conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio. Ciò comporta la necessità di un ricalcolo delle ricostruzioni di carriera del personale della scuola in quanto si anticipa di un anno la maturazione della posizione stipendiale: i cosiddetti ‘gradoni’ (con vantaggi anche di natura previdenziale, sia per chi è in servizio, sia per coloro che sono in pensione).
Non è un regalo ma una restituzione di quanto a suo tempo fu tolto. La Suprema Corte ha specificato che la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici, e il blocco dell’anno 2013 deve riguardare solo gli effetti economici limitatamente allo specifico periodo, senza influire negativamente, ai fini giuridici, sulla progressione della carriera relativamente agli anni successivi al blocco. Nelle prossime settimane lo Snadir invierà a coloro che hanno compilato il FORM per il ricorso volto al “recupero dell’anno 2013” (cfr. sito internet), le indicazioni relative alla documentazione da presentare e il legale di riferimento.
“C’è la necessità di un ricalcolo delle ricostruzioni di carriera del personale della scuola; si anticipa di un anno la maturazione della posizione stipendiale ovvero cosiddetti ‘gradoni’ con vantaggi previdenziali sia per chi è in servizio sia per chi è in pensione. Non un regalo ma una restituzione di quanto fu tolto.”