L’Indennità di accompagnamento tra legge e sentenze dei tribunali
- Claudio Guidobaldi

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È una prestazione assistenziale degli anni ’80 fondata sulla Costituzione destinata agli invalidi civili totali che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o necessitano di un’assistenza continua nella vita. I requisiti sono invalidità totale e bisogno assistenziale.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale introdotta dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata agli invalidi civili totali che, a causa di una minorazione fisica o psichica, non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o necessitino di un’assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Il fondamento costituzionale della misura si rinviene nell’art. 38 della Costituzione, che tutela il diritto all’assistenza sociale delle persone inabili. La prestazione si caratterizza per alcuni elementi essenziali: non è soggetta a limiti di reddito, non dipende dall’età né dalla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e risulta compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece esclusa la cumulabilità con analoghe indennità riconosciute per cause di servizio, lavoro o guerra, come previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
Per accedere all’indennità è necessario il riconoscimento di un’invalidità civile totale e permanente (100%) e la presenza di almeno una delle due condizioni alternative previste dall’art. 1 della legge n. 18/1980: l’impossibilità di deambulare senza aiuto oppure l’incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. La giurisprudenza ha ribadito il carattere alternativo di tali requisiti, chiarendo che ciascuno di essi è di per sé sufficiente per il riconoscimento del beneficio (Tribunale del lavoro di Catania, sentenza n. 5577/2024). Per gli ultrasessantacinquenni rilevano, in luogo della percentuale di invalidità, le difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti propri dell’età, ai sensi della legge n. 118/1971, come modificata dalla legge n. 509/1988. Non costituisce invece un ostacolo al riconoscimento del diritto il ricovero in istituto a carico dello Stato: tale circostanza incide solo sulla sospensione dell’erogazione per il periodo di ricovero (Tribunale del lavoro di Roma, sentenza n. 162/2025).
L’interpretazione dei requisiti sanitari è stata progressivamente affinata dalla giurisprudenza. I giudici hanno riconosciuto il diritto all’indennità anche nei casi in cui il soggetto sia materialmente in grado di compiere alcuni atti quotidiani, ma sia privo della capacità di comprenderne il significato e le modalità a causa di patologie psichiche (Tribunale del lavoro di Potenza, sentenza n. 365/2025). Analogamente, l’incapacità può derivare da una deambulazione talmente precaria da esporre l’interessato a un concreto rischio di caduta, rendendo necessario l’aiuto costante di un accompagnatore.
Il procedimento prende avvio con la domanda amministrativa e l’accertamento sanitario da parte delle commissioni competenti, secondo quanto previsto dal D.L. n. 269/2003 e dal D.lgs. n. 112/1998, che ha attribuito all’INPS la gestione delle prestazioni economiche. La certificazione medica deve indicare in modo chiaro la condizione di non autosufficienza. L’indennità decorre, di regola, dal mese successivo alla presentazione della domanda, ma la decorrenza effettiva può essere fissata in relazione al momento in cui risultano documentate le condizioni sanitarie richieste. In caso di diniego, il ricorso giudiziario è preceduto obbligatoriamente dall’Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall’art. 445-bis c.p.c. Solo in caso di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico si apre il giudizio vero e proprio, che si conclude con una sentenza inappellabile.
L’importo dell’indennità è determinato annualmente con decreto ministeriale ed è erogato per dodici mensilità. Si tratta di una prestazione esente da IRPEF, in quanto non costituisce reddito imponibile. I beneficiari sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che danno diritto alla prestazione (modello ICRIC), esclusivamente in via telematica. L’INPS può inoltre disporre verifiche straordinarie, con sospensione dei pagamenti in caso di mancata presentazione alla visita, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
Resta ferma l’incompatibilità con altre indennità di accompagnamento riconosciute per cause diverse. Nei casi di pluriminorazione, il cumulo è ammesso solo se le diverse prestazioni derivano da infermità autonome e non dallo stesso evento invalidante (ex multis Tribunale del lavoro di Napoli Nord, sentenza n. 864/2025). L’indennità è invece compatibile con l’attività lavorativa e con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, come chiarito dalla normativa emergenziale del 2020.
Importanti semplificazioni riguardano i minori invalidi: dal 2014, al compimento dei 18 anni, le prestazioni economiche proseguono automaticamente senza necessità di una nuova domanda, in presenza dei requisiti previsti (art. 25, comma 6, D.L. n. 90/2014). Infine, l’indennità di accompagnamento resta distinta dal riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge n. 104/1992. Le due misure possono coesistere, ma rispondono a presupposti diversi e attribuiscono benefici differenti: economici nel primo caso, lavorativi e fiscali nel secondo.
C’è incompatibilità con altre indennità di accompagnamento riconosciute per cause diverse. Nei casi di pluriminorazione, il cumulo è ammesso solo se le diverse prestazioni derivano da infermità autonome e non dallo stesso evento invalidante. E’ invece compatibile con l’attività lavorativa e con l’assegno ordinario di invalidità -legge n. 222/1984-



