Ottobre è stato il mese delle scadenze elettorali, ed ha visti impegnati tanti nelle funzioni di scrutatori, segretari, presidenti di seggio o rappresentanti di una lista. L’impegno si è protratto da sabato 2 a martedì 5 ottobre e tali giorni sono da considerare, a tutti gli effetti come lavorativi e sono, dunque, retribuiti come se il lavoratore fosse stato impegnato nelle sue ordinarie mansioni. I giorni festivi e quelli non lavorativi (la domenica e il sabato per le scuole che adottano la settimana corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo (art. 35 del DPR n. 3 del 1957). La norma prevede, infatti, che qualora per esigenze dell’amministrazione l’impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall’amministrazione. Se un docente svolge funzioni presso i seggi elettorali, la normativa di riferimento è l’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69 Secondo quanto previsto dalla citata norma “In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro (… …) sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa“. I lavoratori impegnati nei seggi elettorali non potranno, quindi, essere impegnati contemporaneamente in altre prestazioni lavorative. Considerato che i seggi elettorali sono aperti il sabato, la domenica e gli ulteriori giorni previsti per le operazioni di scrutinio, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo per l’attività prestata la domenica o il sabato, nel caso di settimana corta (cfr. C.M. 29 aprile 1992 n. 132). I giorni di risposo compensativo dovranno essere richiesti al proprio dirigente immediatamente dopo il termine delle operazioni elettorali. Diversamente, ha affermato la Corte Costituzionale con sentenza n. 452 del 1991, il mancato riposo risulterebbe lesivo della “garanzia costituzionale del riposo settimanale, nonché il principio della parità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest’ultimo in giorno diverso dalla domenica.” Il personale docente e ATA in servizio in scuola non sede di seggio è tenuto a svolgere la normale attività didattica e lavorativa. Al contrario, nelle scuole sede di seggio elettorale il personale docente non è tenuto a prestare attività di insegnamento, neppure in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica.
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