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IL DOCENTE E LA LIBERA PROFESSIONE: le incompatibilità 

In ambito scolastico il tema dell’incompatibilità tra servizio svolto come docente - che impone piena dedizione – e l’esercizio di un’attività professionale ha rappresentato da sempre un terreno di equilibrio delicato.
incompatibilità docente

Il quadro normativo di riferimento


Il sistema delle incompatibilità per tutto il pubblico impiego è disciplinato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (T.U. Pubblico impiego), che impone un duplice obbligo: quello di richiedere l’autorizzazione preventiva e quello, in capo all’amministrazione, di verificare l’assenza di conflitti d’interesse, anche solo potenziali. Il comma 6 della disposizione in parola introduce una clausola di salvaguardia ai dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50% e per le categorie a cui disposizioni speciali consentono l’esercizio di attività libero-professionali. Per i docenti della scuola pubblica è prevista una normativa speciale contenuta nell’art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994 (T.U. scuola) che ammette espressamente la possibilità di esercitare libere professioni, previa autorizzazione del dirigente scolastico, purché l’attività non sia di pregiudizio per il regolare assolvimento dei compiti d’ufficio e risulti compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. Tale regime differenziato, rispetto agli altri dipendenti pubblici, deriva dal fatto che l’attività professionale del docente può rappresentare un valore aggiunto per la scuola, arricchendo l’esperienza didattica e favorendo un insegnamento più aderente alla realtà professionale e alle evoluzioni del sapere. 


Le incompatibilità del personale docente


Incompatibilità assolute - Il comma 10 del d.lgs. 297/1994 dispone che il personale docente “non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di incarichi in società o enti la cui nomina è riservata allo Stato e sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero dell’Istruzione. È altresì previsto che il divieto non si applichi alle cariche ricoperte in società cooperative, riconoscendo così la natura mutualistica e non lucrativa di tali realtà. Inoltre, il personale docente che presti servizio contemporaneamente presso istituzioni scolastiche paritarie private incorre in una violazione delle norme sull’incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi, trattandosi di un’attività che, seppur di natura analoga a quella svolta nel settore pubblico, integra un rapporto di lavoro con soggetto privato a fini di lucro, incompatibile con la funzione pubblica esercitata (Corte di Cassazione, Sez. civ., Ordinanza n. 16708 del 17 giugno 2024).


Lezioni private - I commi 1-5 del medesimo decreto stabiliscono una serie di limiti e obblighi volti a garantire l’imparzialità del personale docente e la correttezza del rapporto educativo. In primo luogo, al personale docente è vietato impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, al fine di evitare ogni possibile conflitto d’interesse o indebita influenza nel giudizio scolastico. Il docente che intenda svolgere lezioni private ha l’obbligo di informare preventivamente il dirigente scolastico, indicando i nominativi degli alunni interessati e la loro provenienza. È inoltre previsto che nessun docente possa valutare un alunno al quale abbia impartito lezioni private, a tutela dell’oggettività della valutazione scolastica.


Attività libero-professionali autorizzabili - Il comma 15, invece, rappresenta una deroga significativa al regime generale, stabilendo che “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.


Il procedimento autorizzativo

Il docente che intenda svolgere un’attività professionale è tenuto a presentare una domanda motivata al dirigente scolastico, specificando la natura e la durata dell’attività, l’eventuale compenso previsto e le modalità di conciliazione con gli obblighi di servizio.

Il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro pubblico, valuta la richiesta alla luce dei criteri fissati dalla normativa vigente e, se necessario, può acquisire il parere dell’Ufficio scolastico provinciale o regionale. L’autorizzazione deve avere forma scritta e può essere revocata in qualsiasi momento qualora sopravvenga una situazione di incompatibilità. Il termine ordinario per la decisione è di 30 giorni. Tuttavia, anche quando rilasciata, l’autorizzazione non comporta un potere illimitato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che essa è soggetta a un limite implicito: il divieto svolgimento di attività che determinino, anche solo in potenza, un conflitto d’interessi nei confronti dell’amministrazione (Corte di Cassazione, Sez. civ., Ordinanza n. 12204 del 8 maggio 2025). Ne deriva che, ad esempio, un docente abilitato all’esercizio della professione forense non può patrocinare o assistere, neppure in qualità di consulente, controversie promosse contro il Ministero dell’Istruzione o contro l’istituzione scolastica di appartenenza. Lo svolgimento di attività professionali senza la prescritta autorizzazione può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari e la responsabilità erariale, nei casi di mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti (art. 53, c. 7-bis, d.lgs. 165/2001). Nelle ipotesi più gravi, responsabilità amministrativa dei dirigenti che abbiano omesso i dovuti controlli.


Per i docenti della scuola pubblica è prevista una normativa speciale che ammette la possibilità di esercitare libere professioni, previa autorizzazione del dirigente purché non sia di pregiudizio per i compiti d’ufficio e risulti compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. Regime differenziato rispetto agli altri dipendenti pubblici perché l’attività dell’insegnante può rappresentare un valore aggiunto per la scuola.


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