Le FAQ del mese di Febbraio
- Rita Tavella

- 6 ore fa
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Gli insegnanti sono obbligati a somministrare farmaci ai loro alunni se i genitori lo richiedono?
No, gli insegnanti non sono obbligati. Il dirigente scolastico, nel caso di mancata disponibilità del personale scolastico alla somministrazione, può autorizzare i genitori ad accedere nei locali della scuola affinché provvedano loro stessi alla somministrazione del farmaco. Il dirigente scolastico può anche stipulare accordi con enti e/o associazioni di volontariato presenti sul territorio (ad esempio con la Croce Rossa).
Quale norma dispone che la valutazione dell’I.R.C. si esprime con un giudizio e non con un voto numerico?
È l'articolo 309 del Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n.297/1994) che, in proposito, dispone: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae".
È possibile svolgere l’attività alternativa alla religione cattolica nelle ore di potenziamento?
No. Come chiarisce la nota ministeriale sull’Organico del 20 marzo 2019 “le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”.
Nel caso di richiesta tardiva della ricostruzione di carriera (oltre dieci anni) si perde il diritto?
Il diritto non si perde (un tempo sì) ma, per la parte economica se spetta, si applica la prescrizione di cinque anni.
Si può essere immessi in ruolo e chiedere contemporaneamente il part-time?
È possibile. Il part-time deve essere richiesto all’atto della presa di servizio. Le indicazioni sono contenute nell’allegato A al dm n. 137/2025. È possibile stipulare, avendone i requisiti, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell’Istituzione scolastica assegnata. Dalla richiesta, potrebbe trascorrere qualche settimana prima della approvazione del provvedimento ma soprattutto la risposta potrebbe essere anche negativa, qualora la quota per la classe di concorso sia già satura.
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