Il docente tutor: una guida per “attraversare” l’anno di prova
- Ernesto Soccavo

- 6 ott
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I suoi compiti sono indicati nel decreto ministeriale numero 226/2022, integrato dal decreto legge 2 marzo 2024 numero 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 numero 56. La loro designazione spetta al dirigente scolastico ma dopo avere sentito il Collegio dei docenti e devono appartenere alla stessa classe di concorso dei docenti in prova, salvo oggettiva impossibilità ad esserlo.

I compiti del docente tutor sono indicati nel DM n. 226/2022, integrato dal D.L. 2 marzo 2024, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 (cfr anche la nota n. 2382 del 26/11/2024). La designazione dei docenti tutor spetta al dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti: essi devono appartenere alla stessa classe di concorso dei docenti in periodo di prova; nel caso in cui ciò non fosse possibile si sceglie un docente per area disciplinare affine (cfr. art. 12 DM 226/2022). Il docente tutor deve avere attitudine a svolgere funzioni di counseling; gli possono essere affidati non più di tre docenti in formazione e prova.
Il docente tutor collabora con il dirigente scolastico nell’organizzazione delle attività di formazione; ascolta e collabora con il docente per accrescere la qualità e l’efficacia del suo insegnamento; compila il questionario di monitoraggio; collabora con il docente in anno di prova nella redazione del bilancio delle competenze iniziali; fornisce informazioni ai fini della sottoscrizione, tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, del patto di sviluppo professionale; osserva in classe il docente in anno di prova e, a sua volta, è osservato dallo stesso; tali momenti sono preceduti da una fase di progettazione e seguiti da una fase di rielaborazione, al fine di evidenziare punti di forza e debolezza del docente; può inoltre collaborare con il docente nell’elaborazione di unità di apprendimento; predispone un’istruttoria sulle attività formative supportata da dati e documenti.
La sua azione si esplicita in:
formulazione del Bilancio iniziale delle competenze;
osservazione reciproca in classe (peer to peer) e la relativa rielaborazione critica;
predisposizione dell’istruttoria, ovvero di quei documenti di sintesi del percorso annuale di formazione che viene presentato al Comitato di Valutazione.
In sede di valutazione finale dei docenti in anno di formazione e prova, infine, il docente tutor integra il Comitato di valutazione, dinanzi al quale il docente neoassunto sostiene il colloquio. I docenti che svolgono la funzione di tutor ricevono (art. 12, co.5, DM 226/2022) un compenso nell’ambito delle risorse assegnate alla scuola per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF). Il docente tutor riceve anche una attestazione di quanto svolto. Le attività possono essere attestate e riconosciute dal DS come iniziative di formazione ai sensi dell’art. 1, co.124, L. 107/2015, che rientrano quindi nell’ambito della formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale.
Il docente tutor collabora con il dirigente scolastico nell’attività di formazione e ascolta il docente sia per accrescerne la qualità e l’efficacia dell’insegnamento che nella redazione del bilancio delle competenze iniziali. Inoltre, fornisce informazioni ai fini della sottoscrizione tra dirigente scolastico e docente in anno di prova, del patto di sviluppo professionale.



