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Immagine del redattoreErnesto Soccavo

Il TAR Lombardia si pronuncia circa la revoca tardiva della scelta per l’Irc

Il Giudice amministrativo è stato chiamato (ancora una volta) a pronunciarsi in merito alla decisione, da parte di uno studente, di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nonostante l’anno scolastico fosse già iniziato (sent. 1232/2022 TAR Lombardia sez. staccata di Brescia). Il provvedimento portato all’attenzione del TAR è quello prodotto dal dirigente scolastico con il quale si contestava la comunicazione tardiva dell’allievo, in considerazione dei termini organizzativi fissati dal Ministero dell’Istruzione. Lo studente ricorrente ha ritenuto violato “(…) il diritto alla libertà di culto, sancito dagli artt. 3 e 19 Cost”, ma è evidente che la libertà di culto invocata non ha alcuna attinenza con l’insegnamento scolastico della religione tra le cui finalità non c’è l’esercizio di nessuna forma di culto. Tale incongruenza, tuttavia, non è stata rilevata dal Giudice, che ha fondato la sua motivazione giuridica sull’equilibrata realizzazione dei principi costituzionali di “libertà di culto”, diritto allo studio e libertà d’insegnamento. E’ tuttavia interessante l’osservazione del Giudice amministrativo riguardo al fatto che “la fissazione di un termine risulta funzionale altresì a garantire la libertà di insegnamento dei docenti reclutati dalla scuola al fine di garantire la c.d. ora di religione alla luce delle richieste degli studenti, docenti ai quali, in quanto dotati di titoli di qualificazione professionale al pari dei colleghi, deve essere garantita pari dignità rispetto agli altri insegnanti, pena la violazione degli artt. 2, 3 e 33 Cost. (…)”. Il TAR ha richiesto pertanto all’istituzione scolastica, in un tempo breve, un nuovo provvedimento “nel quale dovrà essere effettuato un bilanciamento concreto tra le esigenze rappresentate nella richiesta e gli eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dall’accoglimento della stessa sia all’offerta formativa e, quindi, al diritto degli altri studenti (…)”. L’amministrazione scolastica non ha prodotto nessun nuovo provvedimento, come richiesto dal Giudice, il quale, di conseguenza, ha riconosciuto la possibilità di una scelta tardiva, da parte dello studente, in merito al diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento scolastico della religione. Il Ministero dell’Istruzione, pure a fronte di questa pronuncia e di una precedente sentenza del Consiglio di Stato (VI sez. CdS n. 4634/2018) ha lasciato inalterato il quadro normativo vigente, secondo il quale la scelta di avvalersi o meno dell’irc è assolutamente libera ma va esplicitata entro i termini indicati annualmente dalla relativa Nota ministeriale, per consentire una definizione degli organici relativi agli insegnanti impegnati in tale insegnamento. Acquisito quindi il pieno rispetto della libertà degli studenti, si tratta quindi di osservare un “onere”: ossia un comportamento che un soggetto deve tenere per conseguire un risultato per il quale ha interesse. E’ una questione di mera organizzazione amministrativa che, una volta definita dal Ministero, vincola le istituzioni scolastiche e quindi i dirigenti scolastici. Questi ultimi si troveranno comunque dinanzi alla difficile scelta tra le disposizioni ministeriali e la libera scelta (pur tardiva) espressa dallo studente, prevalente secondo la giurisprudenza amministrativa. Attualmente la Nota ministeriale è individuata con prot. AOODGOSV.33071 del 30 novembre 2022 e dispone la scelta dal 9 al 30 gennaio 2023 all’atto della procedura per le iscrizioni. Entro tale data, che costituisce pertanto un termine non perentorio, gli studenti potranno comunicare la loro libera scelta di avvalersi o meno dell’irc.

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