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La morte improvvisa di un lavoratore della scuola

Obblighi dell’amministrazione e diritti dei familiari. La scuola è tenuta ad attivare una serie di adempimenti amministrativi e, primo fra tutti, accertare la tipologia del contratto in essere (a tempo determinato o indeterminato) e il relativo regime previdenziale (TFS, TFR o Fondo Espero), al fine di individuare le spettanze dovute
morte lavoratore scuola

Il decesso improvviso di un lavoratore della scuola, soprattutto se occorso in costanza di servizio attivo, rappresenta un evento di eccezionale impatto non solo umano, ma impone anche una serie di adempimenti, sia in capo all’amministrazione scolastica sia a favore dei familiari (i cd. aventi causa). Pertanto, l’ordinamento impone all’amministrazione un comportamento improntato non solo a diligenza e tempestività, ma la conoscenza il quadro normativo di riferimento (in particolare: artt. 2118-2122 c.c., D.P.R. 1092/1973, D.P.R. 1032/1973, D.P.R. 1124/1965, CCNL scuola vigente), oltre le istruzioni emanate dagli istituti previdenziali.


La cessazione del rapporto di lavoro


La morte del dipendente scolastico comporta l’immediata ed automatica cessazione del rapporto di lavoro (art. 2118, co. 2, c.c.; art. 2 del D.P.R. n. 1032/1973). Trattandosi di evento non volontario né contrattuale, la cessazione opera ex lege dalla data del decesso, senza necessità di alcun atto formale di accettazione da parte dell’amministrazione, la quale ha però il dovere di prenderne atto mediante formale provvedimento dirigenziale e attivarsi tempestivamente per garantire le tutele spettanti ai familiari.


Adempimenti spettanti all’istituzione scolastica


In caso di decesso in servizio di un dipendente, la scuola è tenuta ad attivare tempestivamente una serie di adempimenti amministrativi. Innanzitutto, è necessario accertare la tipologia del contratto in essere (a tempo determinato o indeterminato) e il relativo regime previdenziale (TFS, TFR o Fondo Espero), al fine di individuare le spettanze dovute. Si procede quindi alla comunicazione dell’evento all’Ufficio scolastico competente, alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’INPS, oltre all’aggiornamento dello stato matricolare nel SIDI, con l’indicazione del codice evento CS14. Contestualmente, si redige il provvedimento dirigenziale di cessazione d’ufficio con decorrenza dalla data del decesso. La scuola dovrà inoltre predisporre i decreti relativi alle ferie non godute, all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso e alla progressione di carriera spettante. Infine, qualora sussistano elementi per ipotizzare un nesso tra il decesso e l’attività lavorativa, dovrà essere effettuata apposita segnalazione all’INAIL per l’eventuale attivazione della tutela assicurativa ai superstiti.


Spettanze economiche non previdenziali 


In caso di morte del lavoratore, le indennità derivanti dal rapporto spettano, in via prioritaria, a coniuge e figli, e in loro assenza, ai genitori conviventi a carico. Tali somme non entrano nell’asse ereditario (il cd. relictum) da dividere tra tutti gli eredi, ma sono diritti di credito diretti dei beneficiari (art. 2122 c.c.): a) Retribuzioni maturate e non ancora corrisposte: lo stipendio mensile o frazione di salario maturato nel periodo che precede il decesso; quote residue di compensi accessori (es. ore aggiuntive, incarichi aggiuntivi, funzioni strumentali o attività progettuali PON/PNRR); arretrati stipendiali non ancora liquidati; b) Ferie non godute: devono essere monetizzate le giornate di ferie maturate e non fruite fino alla data del decesso; c) Indennità sostitutiva del preavviso: spettante nei casi in cui il contratto preveda un termine e il decesso sopraggiunga prima della naturale scadenza (previsto solo per il personale con contratto a tempo indeterminato); d) Progressioni economiche o scatti stipendiali spettanti alla data del decesso: in caso di maturazione automatica (es. anzianità, fascia stipendiale), gli importi devono essere adeguati retroattivamente se il diritto si era perfezionato prima della morte, anche se non ancora formalizzato; e) Eventuale rimborso spese anticipate dal dipendente con fondi propri e non ancora rimborsate dall’Amministrazione (es. spese per uscite didattiche, acquisto materiali, ecc.) 


Prestazioni economico-previdenziali 


In caso di morte di un lavoratore della scuola in servizio, i familiari possono accedere a una pluralità di prestazioni economico-previdenziali, la cui spettanza varia in base alla tipologia del rapporto di lavoro e alle cause del decesso: a) TFS o TFR: in relazione alla tipologia contrattuale e al regime di iscrizione previdenziale, gli eredi possono avere diritto al Trattamento di Fine Servizio (TFS) o al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), spesso con adesione a forme di previdenza complementare (Fondo Espero). I soggetti beneficiari sono individuati dall’art. 2122 c.c.: hanno priorità il coniuge, i figli (anche maggiorenni se studenti a carico o inabili al lavoro) e, in assenza, i genitori conviventi e a carico. In difetto, si applicano le regole ordinarie della successione legittima. La domanda va presentata all’INPS-Gestione pubblica, allegando la documentazione anagrafica e successoria richiesta. b) Pensione indiretta ai superstiti: qualora il lavoratore non ancora in quiescenza abbia maturato almeno 15 anni di servizio complessivo, ovvero 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio (art. 13, D.P.R. 1092/1973), spetta ai familiari la pensione indiretta, assimilabile a quella di reversibilità. Sono beneficiari, nell’ordine: il coniuge superstite, anche se legalmente eparato senza addebito; i figli minori, oppure maggiorenni se inabili o studenti a carico (fino a 21 anni se frequentano scuole superiori, fino a 26 anni se iscritti all’università); i genitori, se a carico del defunto e solo in assenza dei soggetti sopra indicati; c) Rendita INAIL per morte da causa di servizio: se il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro o a causa professionale (malore improvviso, aggressione, incidente durante servizio), gli aventi diritto possono presentare istanza all’INAIL per l’attribuzione della rendita ai superstiti. Il nesso causale tra evento e servizio deve essere accertato secondo criteri medico-legali e giurisprudenziali. 


Agire in giudizio per condotte omissive e negligenti dell’Amministrazione


Se la morte del lavoratore è riconducibile a condotte dell’amministrazione scolastica, come la violazione degli obblighi di sicurezza, l’esposizione a rischi ambientali o condizioni di stress lavoro-correlato, i familiari possono promuovere un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno da morte, tanto ‘jure proprio’ (per il danno morale e relazionale subito dai familiari) quanto ‘jure hereditatis’ (per il danno biologico subito dal defunto), in base all’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e all’art. 2087 c.c. (tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore)


Succede anche se uno spera che sia mai. Il decesso improvviso di un lavoratore della scuola, soprattutto se occorso in servizio attivo, rappresenta un evento di eccezionale impatto non solo umano e impone una serie di adempimenti per l’amministrazione scolastica e a favore dei familiari.

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